AFFIDAMENTO DI MINORI CITTADINI ITALIANI A PERSONE DIVERSE DAI GENITORI IN CASO DI VIAGGIO
Se si desidera che un minore di anni 14 viaggi in Italia accompagnato da una persona diversa dai genitori o affidato alla compagnia aerea, è necessario che i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale presentino una dichiarazione di accompagnamento (scarica il modulo).
In caso di dubbio si prega di contattare direttamente l'Ente/Compagnia aerea per informazioni sulla documentazione da loro ritenuta necessaria, o di optare per la Apposizione della menzione dell’accompagnatore/i sul passaporto del minore.
La validità della dichiarazione è di norma circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore infra-quattordicenne, con destinazione determinata. Il termine massimo di validità della dichiarazione - entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro - è di 6 mesi. La validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.
La dichiarazione di accompagnamento va presentata presso le Questure in Italia o le Rappresentanze diplomatico-consolari all'estero. L'Autorità competente a ricevere la dichiarazione è di norma quella nella cui circoscrizione risiede il richiedente.
Nel caso di genitori cittadini UE detta dichiarazione può essere presentata:
- personalmente durante l'orario di apertura al pubblico del Consolato Generale allegando alla Dichiarazione di accompagnamento:
- copia dei documenti d'identità di entrambi i genitori- copia del documento d'identità del minore
- copia del/i documento/i d'identità dell'accompagnatore/i
- inviata via posta o via e-mail allegando, in ogni caso, alla Dichiarazione di accompagnamento:
- copia dei documenti d'identità di entrambi dei genitori
- copia del documento d'identità del minore
- copia del/i documento/i d'identità dell'accompagnatore/i
ATTENZIONE: Se uno dei genitori è di cittadinanza non comunitaria (cittadino di stato non membro dell'UE), il modulo di richiesta deve essere firmato di persona in presenza del funzionario del Consolato o della rete consolare onoraria, previa esibizione di un documento d'identità (previo appuntamento per concordare per e-mail: passaporti.edimburgo@esteri.it).
Poiché la L. 1185/1967 fa espresso riferimento ai "cittadini", l'applicazione della procedura sopradescritta è limitata ai soli minori italiani.
NB: Spuntare sul modulo di richiesta di dichiarazione di accopmpagnamento una delle seguenti caselle:
- Apposizione della menzione dell’accompagnatore/i sul passaporto del minore
Il Ministero della Giustizia reputa preferibile la menzione sul passaporto rispetto alle dichiarazioni separate. Non può negarsi, infatti, la maggiore garanzia di autenticità e integrità offerta dal passaporto nel cui unico contesto sono presenti le generalità del minore, nonché le menzioni di accompagnamento. Inoltre, il preciso riferimento spazio-temporale facilita il compito dei Paesi terzi nell'individuazione delle menzioni ancore valide ed efficaci. - Rilascio di una Dichiarazione di accompagnamento cartacea recante i dati sopra riportati
IMPORTANTE: Il ministero degli Esteri consiglia sempre, ove possibile, di optare per la menzione dell’accompagnatore/i sul passaporto del minore. L'operazione è rapida, gratuita e più sicura rispetto alla Dichiarazione di accompagnamento cartacea, e può essere richiesta per posta, inviando il passaporto del minore insieme a una busta special delivery prepagata per la resituzione dello stesso.