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COMITES – PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI

Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al nmumero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a 16 per i Comites composti da 12 membri.

Le liste devono essere presentate all’Ufficio elettorale di questo Consolato dal ventesimo al trentesimo giorno successivo all’indizione (ossia da giovedì 23 settembre a domenica 3 ottobre 2021). Si precisa che, essendo il termine predetto fissato per legge, non è possibile rinviarlo al giorno successivo non lavorativo. Il presidente dell’Ufficio elettorale rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l’ora della presentazione.

Ogni lista deve essere corredata dalla prescritta documentazione, ovvero:

  • gli (eventuali) atti separati di raccolta delle firme (N.B. I fogli intercalari ossia gli eventuali fogli successivi al primo recante contrassegno e nominativi dei candidati se non recano il contrassegno di lista o l’elenco dei nominativi dei candidati con le relative generalità, per giurisprudenza consolidata, devono essere materialmente collegati al foglio principale al momento della raccolta delle sottoscrizioni con apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante. Per le liste che si avvarranno dell’esenzione da autenticazione prevista per questa tornata elettorale, non sarà possibile l’apposizione del timbro trasversale da parte dell’ufficiale autenticante e sarà quindi necessario usare per le sottoscrizioni fogli su cui appaiono sia il contrassegno che i nominativi dei candidati)
  • le dichiarazioni di accettazione di candidatura
  • la dichiarazione di designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il CEC
  • le certificazioni elettorali che attestano l’iscrizione dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista (ove non si sia ricorsi alla certificazione collettiva) e dei candidati nelle liste elettorali della circoscrizione.

IMPORTANTE:

  1. A seguito dell’emanazione del DL 117/2021 la firma dei sottoscrittori è esente da autentica se accompagnata da un valido documento di identità o di riconoscimento o di documento equipollente ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche rilasciato dalle competenti autorità del Paese di residenza.
  2. Le firme dei candidati sulle dichiarazioni di accettazione di candidatura, a differenza delle firme dei sottoscrittori, dovranno essere autenticate. L’autenticazione delle firme dei candidati può avvenire nelle seguenti modalità:
    1. autentica presso questo Ufficio consolare
    2. autentica a cura di un notaio o pubblico funzionario locale, munita di regolare apostille
    3. autentica a cura di un notaio italiano (per i candidati che si trovano temporaneamente in Italia)