CAMBIAMENTO DEL NOME E/O DEL COGNOME
In base agli artt. 84 e seguenti del D.P.R. 396 del 3.11.2000, così come modificati dal D.P.R. 13 marzo 2012 n. 54, per modificare il proprio nome e/o cognome il cittadino italiano residente all’estero deve presentare una istanza scritta presso il proprio Consolato di riferimento, per il successivo inoltro alla Prefettura competente.
NOTA BENE:
- il Consolato non ha alcun potere decisionale sulle pratiche di cambiamento del nome e/o cognome, agendo da semplice intermediario tra il cittadino e la competente Prefettura italiana;
- il Consolato non ha alcun potere di intervento sulla tempistica del procedimento che é determinata da una serie di passaggi regolati dal Codice Civile e dai tempi di risposta della Prefettura illustrati di seguito;
- il Deed Poll é una atto meramente amministrativo e come tale non é riconosciuto dall’ordinamento italiano: l’unico modo per ufficializzare un cambiamento di nome e/o cognome in Italia é ottenendo un regolare Decreto da parte del competente Prefetto a conclusione della procedura illustrata di seguito;
- l’esito dell’istanza é discrezionale e il Prefetto può rigettarla se ritene le motivazioni addotte insufficienti o infondate: infatti, il cambiamento o la modificazione del nome e del cognome rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi (anche in considerazione dell’impatto che hanno sull’attività della Pubblica Amministrazione, nella vita di relazione dei soggetti interessati e nei rapporti di questi con i soggetti con cui vengono in contatto) solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide significative motivazioni;
- la legge italiana non prevede il cambiamento del cognome per la donna sposata;
- tutta la procedura per il cambiamento del nome e/o del cognome, in quanto svolta presso la competente Prefettura in Italia, é svolta solo ed esclusivamente in lingua italiana, chi non dovesse avere dimestichezza con la nostra lingua dovrà considerare di utilizzare, a proprie spese, i servizi di un traduttore professionista (vedi QUI).
Procedura per il cambiamento del nome e/o del cognome
- Presentazione dell’istanza attraverso l’invio, esclusivamente a mezzo posta all’indirizzo del Consolato (vedi QUI), della sottoelencata documentazione:
- modulo debitamente compilato (vedi QUI) in italiano (scaricabile QUI);
- fotocopia di un valido documento di identità dell’interessato/a comprensivo delle pagine con foto e firma (se l'istanza è per un minore, allegare anche fotocopie dei documenti di entrambi i genitori);
- pagamento SOLO tramite Postal Order (non inviare denaro né assegni) intestato a "Italian Consulate General" (si prega di indicare nome e cognome sul retro del suddetto Postal Order). Vedi l’importo corrente dell’Imposta di Bollo QUI.
- La Prefettura ha fino a 30 giorni di tempo per dare un riscontro, questo potra’ essere:
- accettazione dell’istanza (vai al punto 3);
- rigetto dell’istanza;
- accettazione con riserva: il Prefetto puo’ richiedere eventuali integrazioni documentali, ad esempio un certificato penale. Fornite le integrazioni richieste, il Prefetto procede all’accettazione dell’istanza (vai a punto 3), oppure al suo rigetto.
- A seguito di accettazione dell’istanza, il Prefetto emette un Decreto di autorizzazione di affissione all’albo Consolare (QUI) e/o all’albo pretorio del Comune AIRE del sunto della domanda di cambiamento del nome e/o del cognome:
- il Decreto dovra’ essere regolarizzato attraverso il pagamento dell’Imposta di Bollo (vedi QUI);
- la richiesta di affissione del sunto della domanda e’ soggetta al pagamento dell’Imposta di Bollo (vedi QUI);
- il sunto della domanda dovra’ rimanere affisso all’albo per 30 giorni consecutivi cosi’ come previsto dalla legge.
- Trascorsi i 30 giorni di affissione, il Consolato predispone una relazione per il Prefetto indicado se vi sono state o meno opposizioni nei modi e nei termini previsti dalla legge da parte di chiunque ne abbia interesse;
- La Prefettura ha fino a 30 giorni di tempo per dare un riscontro, questo potra’ essere:
- emissione di un Decreto di autorizzazione al cambiamento del nome e/o del cognome (vai al punto 6);
- accoglimento di eventuali opposizioni presentate nei modi e nei termini previsti dalla legge da parte di chiunque ne abbia interesse (seguiranno indicazioni da parte del Prefetto).
- Il Decreto prefettizio di autorizzazione al cambiamento del nome e/o del cognome, per poter essere reso effettivo, dovra’ essere annotato ai sensi di legge nei registri di Stato Civile del Comune AIRE:
- Il Comune AIRE ha fino a 30 giorni di tempo per confermare l’avvenuta annotazione del Decreto. La procedura puo’ dichiararsi conclusa e il cambiamento del nome e/o del cognome effettivo, solo a seguito di conferma ufficiale da parte del Comune dell’avvenuta annotazione del Decreto nei registri di Stato Civile.
Nella domanda si deve:
- indicare chiaramente la modifica che si vuole apportare al nome e/o cognome;
- spiegare per esteso e dettagliatamente le ragioni alla base della richiesta;
- compilare TUTTI i campi del modulo e indicare il proprio indirizzo di residenza nel Regno Unito;
- prima di allegare qualsiasi documento aggiuntivo a supporto dell’istanza accertarsi che:
- sia legalizzato/apostillato dalle competenti autorita’ del paese che lo ha emesso;
- sia tradotto in italiano da un traduttore professionista;
- la traduzione in italiano sia certificata secondo le indicazioni riportate QUI.
E’ bene notare che non si può richiedere l’attribuzione di cognomi di importanza storica, o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo dove e’ registrato l’atto di nascita del richiedente.
Nel caso in cui si richieda il cambiamento di nomi e/o cognomi perché ritenuti ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale (art. 89 DPR 396/2000), l’istanza e tutti i passaggi successivi sono esenti dall'imposta di bollo.
Questo Consolato non puo’ offrire servizio di assistenza nella predisposizione delle istanze di cambiamento del nome e/o del cognome. Chiunque necessitasse di assistenza potra’ rivolgersi ad un avvocato o notaio di propria fiducia (vedi QUI), ai patronati italiani operanti nel Regno Unito (vedi QUI) o, nel caso di consulenza linguistica, a un traduttore di professione (vedi QUI).