{"id":1009,"date":"2023-05-12T12:41:12","date_gmt":"2023-05-12T10:41:12","guid":{"rendered":"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/servizi-elettorali\/elezioni-politiche-e-referendum\/"},"modified":"2023-05-26T14:03:55","modified_gmt":"2023-05-26T12:03:55","slug":"elezioni-politiche-e-referendum","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/en\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/servizi-elettorali\/elezioni-politiche-e-referendum\/","title":{"rendered":"General Elections and Referendum"},"content":{"rendered":"<div class=\"entry-content\">\n<p>Ai sensi della legge 459\/2001 e del Regolamento di esecuzione DPR 104\/2003\u00a0<strong>i cittadini italiani residenti all\u2019estero e iscritti all\u2019AIRE votano nella circoscrizione Estero per l\u2019elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum di cui agli art. 75 e 138 della Costituzione<\/strong>.<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito della\u00a0<strong>Circoscrizione Estero<\/strong>\u00a0sono individuate le seguenti quattro ripartizioni:<\/p>\n<ul>\n<li>Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;<\/li>\n<li>America meridionale;<\/li>\n<li>America settentrionale e centrale;<\/li>\n<li>Africa, Asia, Oceania ed Antartide.<\/li>\n<\/ul>\n<p>A seguito del referendum popolare confermativo del 20 settembre 2020 relativo all\u2019approvazione del testo della legge costituzionale recante \u00abmodifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari\u00bb, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019, il totale di parlamentari eletti nella circoscrizione estero \u00e8 attualmente di 12 (8 Deputati e 4 Senatori).<\/p>\n<p><strong>Il voto all\u2019estero non \u00e8 previsto per l\u2019elezione dei Consigli regionali, comunali e provinciali, n\u00e9 per i referendum locali.<\/strong><\/p>\n<p><strong>CATEGORIE DI ELETTORI<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Votano all\u2019estero i\u00a0<strong>cittadini italiani residenti all\u2019estero, iscritti all\u2019AIRE e nelle liste elettorali<\/strong>, che abbiano compiuto i\u00a0<strong>18 anni<\/strong>.<\/li>\n<li>Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa\u00a0<strong>opzione<\/strong>\u00a0valida per un\u2019unica consultazione elettorale,\u00a0<strong>i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano TEMPORANEAMENTE, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale<\/strong>, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalit\u00e0 possono votare i familiari conviventi con i predetti connazionali. L\u2019opzione sottoscritta dall\u2019elettore e corredata di copia di valido documento di identit\u00e0, deve pervenire al\u00a0<strong>comune di iscrizione elettorale<\/strong>\u00a0(e NON quindi agli uffici consolari)\u00a0<strong>entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale in Italia<\/strong>. La richiesta \u00e8 revocabile entro il medesimo termine ed \u00e8 valida per un\u2019unica consultazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>STATI IN CUI NON \u00c8 AMMESSO IL VOTO PER CORRISPONDENZA<\/strong><\/p>\n<p>Il voto si esprime esclusivamente\u00a0<strong>per corrispondenza<\/strong>\u00a0negli Stati in cui sussistono le condizioni per la sua organizzazione. Il comma 1-bis dell\u2019articolo 20 della Legge 459\/2001 dispone che infatti che non \u00e8 ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l\u2019Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonch\u00e9 negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l\u2019esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libert\u00e0 e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attivit\u00e0 previste dalla presente legge.<\/p>\n<p>In tali Paesi, pertanto, i connazionali residenti e iscritti AIRE nonch\u00e9 coloro che sono temporaneamente presenti come sopra descritto\u00a0<strong>potranno esercitare il proprio diritto di voto soltanto presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia<\/strong>. Per assicurare l\u2019effettivit\u00e0 del diritto, la Legge prevede per\u00a0<strong>il cittadino residente e iscritto AIRE<\/strong>\u00a0(ma non il connazionale temporaneamente all\u2019estero*) in uno Stato in cui il voto per corrispondenza sia impossibile o gravemente pregiudizievole, a differenza del caso di scelta volontaria per il voto in Italia, una specifica provvidenza economica (il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio presentando la relativa documentazione al Consolato di competenza).<\/p>\n<p>*[<em>Fanno eccezione, ai sensi dei commi 5 e 6 dell\u2019art. 4-bis citato, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all\u2019estero notificati ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche o consolari e gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all\u2019estero nello svolgimento di missioni internazionali, in considerazione della particolarit\u00e0 delle rispettive situazioni (che possono non consentire il rientro in Italia per l\u2019esercizio del diritto di voto), nonch\u00e9 le persone con essi conviventi, i quali possono partecipare al voto anche se in servizio in Paesi in cui non sia possibile organizzare il voto per corrispondenza.<\/em>]<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>MODALIT\u00c0 DEL VOTO PER CORRISPONDENZA<\/strong><\/p>\n<p>Gli elettori residenti all\u2019estero ricevono al proprio indirizzo di residenza estero, da parte dell\u2019ufficio consolare di riferimento, il plico elettorale contenente le schede e le istruzioni sulle modalit\u00e0 di voto.<\/p>\n<p>L\u2019elettore che non abbia ricevuto il plico elettorale\u00a0<strong>entro il 14\u00b0 giorno antecedente<\/strong>\u00a0la data delle votazioni in Italia potr\u00e0 recarsi di persona all\u2019ufficio consolare di riferimento per verificare la propria posizione elettorale e richiedere il duplicato del plico (art. 12, comma 5, legge 459\/2001).<\/p>\n<p>L\u2019Ufficio consolare \u00e8 altres\u00ec autorizzato ad ammettere al voto all\u2019estero per corrispondenza tutti i cittadini i cui nominativi siano stati per qualsiasi motivo\u00a0<strong>omessi dall\u2019elenco elettori<\/strong>\u00a0predisposto dal Ministero dell\u2019Interno, se dimostrano di essere iscritti all\u2019AIRE o se l\u2019iscrizione o l\u2019aggiornamento siano stati chiesti entro il 31 dicembre dell\u2019anno precedente. La richiesta di ammissione al voto deve pervenire al consolato entro l\u201911\u00b0 giorno antecedente le votazioni in Italia ed \u00e8 subordinata al rilascio da parte del Comune italiano della dichiarazione di inesistenza di cause ostative al voto.<\/p>\n<p>Una volta espresso il voto, l\u2019elettore rispedisce la scheda \/ le schede all\u2019ufficio consolare utilizzando la busta preaffrancata contenuta nel plico.<\/p>\n<p>Concluse le operazioni, le schede votate dagli italiani residenti all\u2019estero pervenute agli uffici consolari entro le ore 16,00 del gioved\u00ec antecedente la data delle votazioni in Italia vengono trasmesse in Italia, dove ha luogo lo scrutinio a cura dell\u2019Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero istituito presso la Corte di Appello di Roma.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA<\/strong><\/p>\n<p><strong>L\u2019elettore residente all\u2019estero e iscritto all\u2019AIRE\u00a0<\/strong>che intenda esercitare il diritto di voto in Italia pu\u00f2 presentare apposita\u00a0<strong>opzione<\/strong>\u00a0in tal senso inviando comunicazione scritta all\u2019ufficio consolare di riferimento entro il 31 dicembre dell\u2019anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura (art. 4, comma 1, legge 459\/2001). In caso di\u00a0<strong>elezioni anticipate o di referendum<\/strong>\u00a0l\u2019elettore pu\u00f2 esercitare l\u2019opzione per il voto in Italia entro il 10\u00b0 giorno successivo alla indizione delle votazioni (art. 4, comma 2, legge 459\/2001). Sar\u00e0 cura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale comunicare al Ministero dell\u2019Interno i dati dei connazionali che hanno espresso valida opzione entro la scadenze prevista per legge, affinch\u00e9 i Comuni di iscrizione elettorale possano iscrivere i cittadini nelle liste elettorali sezionali.<\/p>\n<p><strong>N.B.<\/strong> Questi elettori NON hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, fatta eccezione delle agevolazioni di viaggio offerte per i tragitti sul territorio italiano.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Ai sensi della legge 459\/2001 e del Regolamento di esecuzione DPR 104\/2003\u00a0i cittadini italiani residenti all\u2019estero e iscritti all\u2019AIRE votano nella circoscrizione Estero per l\u2019elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum di cui agli art. 75 e 138 della Costituzione. 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