{"id":2254,"date":"2023-12-03T13:40:48","date_gmt":"2023-12-03T12:40:48","guid":{"rendered":"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/?page_id=2254"},"modified":"2023-12-03T13:40:48","modified_gmt":"2023-12-03T12:40:48","slug":"istanze-al-giudice-tutelare","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/istanze-al-giudice-tutelare\/","title":{"rendered":"Istanze al Giudice Tutelare"},"content":{"rendered":"<p>In base al D. Lgs. 71\/2011 il Capo dell\u2019Ufficio Consolare esercita nei confronti dei <strong>cittadini minorenni, residenti in questa circoscrizione consolare ed iscritti all\u2019AIRE<\/strong>, le funzioni ed i poteri, in materia di tutela e di curatela, che le leggi dello Stato attribuiscono al <strong>Giudice Tutelare<\/strong>.<\/p>\n<p>Il Console Generale, in qualit\u00e0 di Giudice Tutelare, pu\u00f2 intervenire per autorizzare il rilascio di documento valido per l\u2019espatrio (passaporto o carta d\u2019identit\u00e0) in favore del cittadino minorenne, qualora vi sia disaccordo fra i genitori, oppure uno dei due genitori si rifiuti di concedere il necessario assenso o risulti irreperibile. In tal caso il genitore interessato pu\u00f2 presentare apposita istanza motivata. Per maggiori informazioni contattare l\u2019<strong>Ufficio Passaporti<\/strong> (<a href=\"mailto:passaporti.edimburgo@esteri.it\">passaporti.edimburgo@esteri.it<\/a>).<\/p>\n<p>Il Console Generale, in qualit\u00e0 di Giudice Tutelare, pu\u00f2 inoltre intervenire per autorizzare iniziative di natura patrimoniale, eccedenti l\u2019ordinaria amministrazione, valutato il superiore interesse del minore. In tal caso, i genitori o gli esercenti la responsabilit\u00e0 genitoriale possono contattare per maggiori informazioni l\u2019<strong>Ufficio Notarile<\/strong> (<a href=\"mailto:notarile.edimburgo@esteri.it\">notarile.edimburgo@esteri.it<\/a>).<\/p>\n<p>Si fa presente che i modelli di istanza forniti costituiscono una bozza che gli utenti potranno modificare e adattare alle proprie esigenze. L\u2019istanza pu\u00f2 essere presentata direttamente dagli interessati (non \u00e8 necessaria la nomina di un legale o di un difensore) e deve essere sufficientemente motivata e circostanziata.<\/p>\n<ul>\n<li>Il Console Generale, valutata l\u2019istanza tenendo in considerazione l\u2019interesse per il minore, pu\u00f2 dare parere positivo o negativo, oppure pu\u00f2 svolgere ulteriori indagini o richiedere la produzione di ulteriore documentazione.<\/li>\n<li>Non trattandosi di procedimento di natura amministrativa, bens\u00ec di provvedimenti di volontaria giurisdizione, non \u00e8 possibile dare informazioni relative alle tempistiche di trattazione delle istanze, dipendendo dai singoli casi e dalla complessit\u00e0 degli stessi.<\/li>\n<li>Si evidenzia che, se necessario, specie con riferimento a decreti di autorizzazione al rilascio di documenti validi per l\u2019espatrio, si rende necessario notificare il decreto finale anche alle controparti interessate ed \u00e8 necessario far trascorrere il termine di dieci giorni per eventuali ricorsi al Tribunale competente, prima che il decreto stesso assuma efficacia (ex art. 741, comma 1, c.p.c.). Solo per ragioni di urgenza motivate e dimostrabili in fase di presentazione dell\u2019istanza, il Console Generale pu\u00f2 dichiarare l\u2019immediata efficacia del decreto (ex art. 741, comma 2, c.p.c.)<\/li>\n<\/ul>\n<p>La trattazione dell\u2019istanza e la pronuncia del decreto consolare sono seggette al pagamento dei <strong>diritti consolari<\/strong> (Art 31A e 31B \u2013 vedi <a href=\"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/548-2\/\"><strong>QUI<\/strong><\/a>).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"In base al D. Lgs. 71\/2011 il Capo dell\u2019Ufficio Consolare esercita nei confronti dei cittadini minorenni, residenti in questa circoscrizione consolare ed iscritti all\u2019AIRE, le funzioni ed i poteri, in materia di tutela e di curatela, che le leggi dello Stato attribuiscono al Giudice Tutelare. 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