{"id":345,"date":"2023-05-12T12:10:43","date_gmt":"2023-05-12T10:10:43","guid":{"rendered":"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/?page_id=345"},"modified":"2026-03-20T16:06:48","modified_gmt":"2026-03-20T15:06:48","slug":"per-registrare-il-certificato-di-nascita","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/per-registrare-il-certificato-di-nascita\/","title":{"rendered":"Per registrare il certificato di nascita"},"content":{"rendered":"<p><strong>La Legge n.74 del 23\/05\/2025<\/strong>, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n.36 del 28\/03\/2025,<strong> ha introdotto importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e di conseguenza anche alla procedura di trascrizione degli atti di nascita dei minori nati all\u2019estero.<\/strong><\/p>\n<p>La nuova legge di cittadinanza ha introdotto il principio per cui \u00e8 considerato<strong> non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi \u00e8 nato all\u2019estero, <\/strong>anche prima della data di entrata in vigore dalla legge n.74 del 23\/05\/2025,<strong> ed \u00e8 in possesso di altra cittadinanza o anche solo del diritto ad acquistarla<\/strong>, <strong><u>salvo<\/u><\/strong> che ricorra una delle condizioni di seguito illustrate.<\/p>\n<p>Specchietto riassuntivo <a href=\"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/CITTADINANZA-NASCITE-ITA-updated-1.pdf\"><strong>QUI<\/strong><\/a><\/p>\n<h4><strong>ACQUISTO AUTOMATICO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DEI FIGLI MINORENNI NATI ALL\u2019ESTERO DI CITTADINI ITALIANI.<br \/>\n<\/strong><\/h4>\n<p style=\"background-color: #e9e6f2; border: 2px solid #0bd9d2; padding: 20px; line-height: 1.5; text-align: center;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>IMPORTANTE<\/strong><\/span>: <strong>SE IL GENITORE \u00c8 NATO IN ITALIA E VI HA VISSUTO PER ALMENO 2 ANNI PRIMA DELLA NASCITA DEL MINORE SEGUIRE LA PROCEDURA N.3\u00a0<\/strong><\/p>\n<h5>Il minore\u00a0<strong><u>nato all\u2019estero<\/u><\/strong> da genitori italiani \u00e8 considerato<strong> <span style=\"text-decoration: underline;\">automaticamente<\/span> <\/strong>cittadino italiano <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">solo<\/span> se <\/strong>ricorre almeno una delle seguenti condizioni:<\/h5>\n<ol>\n<li><strong><em>Alla data di nascita i<\/em><\/strong><strong><em>l minore pu\u00f2 ottenere <u>esclusivamente<\/u> la cittadinanza italiana, cio\u00e8 non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza per esempio iure sanguinis, iure soli, cittadinanza per opzione, ecc.<br \/>\n<\/em><\/strong><em><span style=\"color: #ff0000;\">Questa casistica solitamente NON si applica ai bambini nati nel Regno Unito, poich\u00e9 generalmente essi hanno diritto alla cittadinanza britannica (anche qualora i genitori decidano di non richiederla).<\/span><br \/>\n<\/em>Alla richiesta di trascrizione devono essere allegati documenti idonei a dimostrare che il minore non si trovi alla nascita nella possibilit\u00e0 di acquisire una qualsiasi cittadinanza straniera.<br \/>\n<u>Per maggiori informazioni sulla documentazione comprovante il possesso esclusivo della cittadinanza italiana, vedi <a href=\"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/per-registrare-il-certificato-di-nascita\/documentazione-comprovante-il-possesso-esclusivo-della-cittadinanza-italiana\/\"><strong>QUI<\/strong><\/a>.<\/u><\/li>\n<li><strong><em>Alla data di nascita del minore, un ascendente <u>di primo o di secondo grado<\/u> (genitori\/nonni) <u>possiede<\/u> (o possedeva al momento della morte), <u>esclusivamente<\/u> la cittadinanza italiana<\/em><\/strong><strong><em>.<\/em><\/strong><em><br \/>\n<\/em>Alla richiesta di trascrizione deve essere allegata documentazione idonea a dimostrare in maniera incontrovertibile che, al momento della nascita del minore, uno dei genitori o dei nonni fosse esclusivamente cittadino italiano (o lo fosse al momento della morte, se essa \u00e8 avvenuta prima della nascita del minore).<br \/>\nLa responsabilit\u00e0 di fornire una valida prova di non naturalizzazione, rilasciata dalle competenti autorit\u00e0 di tutti i paesi in cui l\u2019ascendente abbia eventualmente risieduto, \u00e8 <u>esclusivamente a carico del richiedente<\/u>. Non sar\u00e0 ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.<br \/>\n<u>Per maggiori informazioni sulla documentazione comprovante il possesso esclusivo della cittadinanza italiana di genitori\/nonni, vedi <a href=\"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/per-registrare-il-certificato-di-nascita\/documentazione-comprovante-il-possesso-esclusivo-della-cittadinanza-italiana-di-genitori-nonni\/\"><strong>QUI<\/strong><\/a>.<\/u><\/li>\n<li><strong><em>Il <u>genitore<\/u> cittadino italiano <u>\u00e8 stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi<\/u> successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e <\/em><\/strong><strong><em>prima della data di nascita del figlio\/a.<br \/>\n<\/em><\/strong><em><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>***<\/strong>Procedura consigliata a tutti i <span style=\"text-decoration: underline;\">concittadini nati in Italia<\/span> e che abbiano vissuto almeno 2 anni continuativi in Italia prima della nascita del figlio\/a<strong>***<\/strong><\/span><br \/>\n<\/em>Il genitore nato\u00a0cittadino italiano, anche in possesso di altra cittadinanza, oppure il genitore che ha acquistato la cittadinanza per matrimonio, per residenza, o per beneficio di legge, deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno <u>2 anni continuativi\u00a0successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio\/a.<\/u> Non rileva la residenza in Italia del cittadino italiano prima dell\u2019acquisto della cittadinanza italiana, n\u00e9 la residenza in Italia del genitore straniero.<br \/>\n<u>Per maggiori informazioni sulla documentazione comprovante la residenza in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio\/a, vedi <a href=\"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/per-registrare-il-certificato-di-nascita\/documentazione-comprovante-la-residenza-in-italia-per-almeno-due-anni-continuativi-successivamente-allacquisto-della-cittadinanza-italiana-e-prima-della-data-di-nascita-del-figlio-a\/\"><strong>QUI<\/strong><\/a>.<\/u><\/li>\n<\/ol>\n<h4><strong>NUOVI CASI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ALL\u2019ESTERO DA PARTE DEI FIGLI MINORENNI DI CITTADINI ITALIANI CHE <u>NON<\/u> TRASMETTONO AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA.<\/strong><\/h4>\n<h5>Il minore <strong><u>nato all\u2019estero<\/u><\/strong> da genitori italiani, che <strong>non<\/strong> possa essere considerato automaticamente cittadino italiano in conseguenza dei limiti di cui sopra (ovvero: minore in possesso di altra cittadinanza; genitori\/nonni in possesso di altra cittadinanza), potr\u00e0 acquistare la cittadinanza italiana <u>per beneficio di legge<\/u> se i genitori o il tutore dichiarano la volont\u00e0 dell&#8217;acquisto della cittadinanza<strong> entro tre anni dalla nascita del minore<\/strong> e ricorrono <span style=\"text-decoration: underline;\">congiuntamente<\/span> i seguenti requisiti:<\/h5>\n<ol>\n<li><strong><em>Almeno uno dei genitori \u00e8 cittadino italiano iure sanguinis.<br \/>\n<\/em><\/strong>Si escludono quindi i casi di cittadini italiani per naturalizzazione (art. 9 della legge n. 91\/1992), per beneficio di legge (art. 4 della legge n. 91\/1992), per matrimonio (art. 5 della legge n. 91\/1992 o art. 10 della legge n. 555\/1912), o <em>iuris communicatione <\/em>(articolo 14 della legge n. 91\/1992)<em>.<br \/>\n<\/em>La responsabilit\u00e0 di fornire una valida prova di possesso della cittadinanza <em>iure sanguinis<\/em> \u00e8 <u>esclusivamente a carico del richiedente<\/u>.<br \/>\n<u>Per maggiori informazioni sulla documentazione comprovante il possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis dei genitori, vedi <a href=\"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/per-registrare-il-certificato-di-nascita\/documentazione-comprovante-il-possesso-della-cittadinanza-italiana-iure-sanguinis-dei-genitori-nonni\/\"><strong>QUI<\/strong><\/a>.<\/u><\/li>\n<li><strong><em>Entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano la <a href=\"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/per-registrare-il-certificato-di-nascita\/dichiarazione-di-volonta\/\">dichiarazione di volont\u00e0<\/a> dell&#8217;acquisto della cittadinanza <u>entro un anno<\/u> dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione, anche adottiva durante la minore et\u00e0, da cittadino italiano.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Modalit\u00e0 di presentazione della <a href=\"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/per-registrare-il-certificato-di-nascita\/dichiarazione-di-volonta\/\">DICHIARAZIONE DI VOLONTA&#8217;<\/a><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>IMPORTANTE:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Il minore che acquista la cittadinanza italiana <u>per beneficio di legge<\/u> <strong>non<\/strong> \u00e8 cittadino per nascita o <em>iure sanguinis<\/em>. In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, il minore acquista la cittadinanza dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge (per le dichiarazioni presentate in consolato: dal giorno successivo alla dichiarazione effettuata da entrambi i genitori).<\/li>\n<li>Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza <u>a seguito di dichiarazione di volont\u00e0<\/u> come illustrato sopra, pu\u00f2 rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00c8 stata altres\u00ec introdotta una <strong>norma transitoria (art. 1, c. 1-ter del D.L. n. 36\/2025) <\/strong>che consente la possibilit\u00e0 di effettuare la suddetta dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza in favore di minore figlio di cittadino\/a, al quale non venga trasmessa automaticamente la cittadinanza, allorch\u00e9 ricorrano <strong>tutte <\/strong>le condizioni seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong><u>minore et\u00e0 del figlio alla data del 24 maggio 2025 (entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36\/2025)<\/u><\/strong>;<\/li>\n<li><strong>genitore cittadino <u>per nascita<\/u><\/strong> riconosciuto come tale sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025, o sulla base di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata sulla base di appuntamento comunicato dall\u2019Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;<\/li>\n<li>dichiarazione dei genitori o del tutore presentata all\u2019Ufficio consolare <strong><u>entro il 31 maggio 2029<\/u><\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si precisa che in entrambi i casi trattandosi di\u00a0<strong><u>acquisto della cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d<\/u><\/strong>\u00a0il minore non acquister\u00e0 la cittadinanza dal giorno della nascita ma\u00a0<strong><u>dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori in Consolato<\/u><\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La Legge n.74 del 23\/05\/2025, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n.36 del 28\/03\/2025, ha introdotto importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e di conseguenza anche alla procedura di trascrizione degli atti di nascita dei minori nati all\u2019estero. 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