{"id":351,"date":"2023-05-12T12:15:44","date_gmt":"2023-05-12T10:15:44","guid":{"rendered":"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/?page_id=351"},"modified":"2025-02-01T19:35:34","modified_gmt":"2025-02-01T18:35:34","slug":"per-registrare-le-unioni-civili","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/per-registrare-le-unioni-civili\/","title":{"rendered":"Per registrare un&#8217;Unione Civile o costituire una Convivenza di Fatto"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>La legge n. 76 del 20.05.2016, entrata in vigore il 05.06.2016, e il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) n.144 del 23.07.2016 hanno introdotto nell\u2019ordinamento giuridico italiano la possibilit\u00e0 di contrarre unioni civili tra persone dello stesso sesso. La medesima norma ha altres\u00ec disciplinato le convivenze di fatto. Si riportano qui di seguito i procedimenti applicativi dei nuovi istituti per i connazionali residenti in questa circoscrizione consolare.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Per registrare un&#8217;Unione Civile<\/span><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p><strong>N.B. Ai sensi della normativa di cui sopra, le Unioni Civili contratte da coppie eterosessuali non potranno essere trascritte come tali in Italia. Gli interessati, invece, potranno richiedere la costituzione di una <span style=\"text-decoration: underline;\">Convivenza di Fatto<\/span> <\/strong>(vedi informazioni a fondo pagina).<\/p>\n<\/div>\n<div><strong>Trascrizione in Italia di atti di unione civile o di matrimonio costituiti all\u2019estero tra persone dello <span style=\"text-decoration: underline;\">stesso sesso<\/span>.<\/strong><\/div>\n<div>\u00c8 possibile richiedere, per il tramite dell\u2019Autorit\u00e0 Consolare, al Comune italiano competente, la trascrizione degli atti costituiti all\u2019estero sia di matrimonio che di unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 8, comma 3).<\/div>\n<div>\n<p>Pertanto il cittadino italiano che all\u2019estero, secondo la legge locale, abbia contratto unione civile o matrimonio con persone dello stesso sesso pu\u00f2 richiedere la trascrizione di tali atti anche se avvenuti prima dell\u2019entrata in vigore della suddetta Legge n. 76\/2016.<\/p>\n<p>I suddetti atti, verranno trascritti nell\u2019ordinamento italiano quali \u201cunioni civili\u201d nell\u2019apposito Registro Provvisorio delle Unioni Civili istituito presso ciascun Comune (art. 9, comma 1, DPCM 144\/2016). Nei documenti e negli atti in cui \u00e8 prevista l\u2019indicazione dello stato civile, a richiesta degli interessati, verranno utilizzate le formule di \u201cunito o unita civilmente\u201d (art.7, comma 2, DPCM 144\/2016).<\/p>\n<p>Pertanto, per ottenere la trascrizione in Italia dell\u2019atto di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso conseguito nel Regno Unito, si prega di inviare a questo Consolato Generale:<\/p>\n<ol>\n<li>formulario per la trascrizione (vedi\u00a0<a href=\"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/modulistica\/\">Modulistica<\/a>) firmato da entrambi gli uniti civilmente; si prega di indicare tutte le notizie richieste, in particolare, il luogo e la data dell\u2019unione civile (o del matrimonio) e il precedente stato civile:<\/li>\n<li>l\u2019atto di unione civile (Civil Partnership\/Matrimonio), in originale, munito di \u201cApostille\u201d (clicca\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gov.uk\/get-document-legalised\"><strong>QUI<\/strong><\/a>\u00a0per istruzioni)<\/li>\n<li>fotocopia dei passaporti o delle carte d\u2019identit\u00e0 validi per le due persone unite civilmente;<\/li>\n<li>spedire la documentazione sopraindicata all\u2019indirizzo:<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Ufficio di Stato Civile<\/strong><br \/>\n<strong>CONSOLATO GENERALE D\u2019ITALIA<\/strong><br \/>\n<strong>Italy House<\/strong><br \/>\n<strong>20-22 East London Street<\/strong><br \/>\n<strong>Edinburgh &#8211; EH7 4BQ<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Convivenze di fatto<br \/>\n<\/strong><\/span><br \/>\nIl nuovo istituto prevede l\u2019attribuzione di alcuni diritti e facolt\u00e0 conseguenti al dato di fatto della convivenza stabile tra due persone (non necessariamente dello stesso sesso) contraddistinta, rispetto alla mera coabitazione (quale accertabile anagraficamente con la conseguente registrazione in unico nucleo anagrafico) dall\u2019esistenza di legami affettivi di coppia.<br \/>\nI cittadini residenti in questa circoscrizione consolare interessati a segnalare la loro convivenza di fatto dovranno inviare a questo Consolato Generale:<\/p>\n<ol>\n<li>modulo di dichiarazione di costituzione di Convivenza di Fatto (vedi <a href=\"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/modulistica\/\">Modulistica<\/a>), in originale, sottoscritto dagli interessati<\/li>\n<li>fotocopia dei passaporti o delle carte d\u2019identit\u00e0 validi degli interessati<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Ufficio di Stato Civile<\/strong><br \/>\n<strong>CONSOLATO GENERALE D\u2019ITALIA<\/strong><br \/>\n<strong>Italy House<\/strong><br \/>\n<strong>20-22 East London Street<\/strong><br \/>\n<strong>Edinburgh &#8211; EH7 4BQ<\/strong><\/p>\n<p>Analogamente dovranno essere segnalate tutte le modifiche alla convivenza di fatto che dovessero intervenire successivamente alla sua costituzione, ivi compreso il suo scioglimento (tramite il modulo di dichiarazione di cessazione di Convivenza di Fatto &#8211; vedi <a href=\"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/modulistica\/\">Modulistica<\/a>).<br \/>\nSi evidenzia inoltre che anche il solo cambio di indirizzo di uno solo dei conviventi, ad esempio, comporta la cessazione della convivenza di fatto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Rapporti patrimoniali<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Gli aspetti patrimoniali relativi alle unioni civili o alle convivenze di fatto possono essere regolati da un apposito contratto che potr\u00e0 essere stipulato preso un notaio locale. Tale contratto, cos\u00ec come le sue eventuali modifiche o la sua rescissione vanno notificati all\u2019autorit\u00e0 consolare competente per residenza (inviandone copia autentica munita dell\u2019Apostille prevista dalla Convenzione dell\u2019Aja del 1961 e di traduzione) per la successiva trasmissione al\/i Comune\/i di iscrizione AIRE.<\/p>\n<\/div>\n<p>\u00c8 possibile stipulare il \u201ccontratto di convivenza\u201d previsto dall&#8217;articolo 50 della Legge n. 76\/2016, o chiedere l\u2019autenticazione delle sottoscrizioni in calce al contratto stesso, anche presso l\u2019Ufficio consolare. Il contratto di convivenza ha contenuto esclusivamente patrimoniale ed \u00e8 regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono <span style=\"text-decoration: underline;\">entrambi cittadini italiani o risiedono in Italia<\/span>. Se i due contraenti hanno diversa nazionalit\u00e0 e risiedono in un Paese estero, la legge applicabile sar\u00e0 quella di tale Paese.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nN. B.\u00a0 In ottemperanza alla normativa italiana, i certificati originali dovranno essere conservati agli atti di questa sede e non verranno restituiti.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Avvertenza<\/strong> : si informano i connazionali che, nel caso la suddetta documentazione pervenga a questo Ufficio incompleta o errata, la pratica di trascrizione dell\u2019atto non verr\u00e0 processata e i documenti verranno restituiti all\u2019interessato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La legge n. 76 del 20.05.2016, entrata in vigore il 05.06.2016, e il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) n.144 del 23.07.2016 hanno introdotto nell\u2019ordinamento giuridico italiano la possibilit\u00e0 di contrarre unioni civili tra persone dello stesso sesso. 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