{"id":4965,"date":"2025-06-18T17:45:15","date_gmt":"2025-06-18T15:45:15","guid":{"rendered":"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/?page_id=4965"},"modified":"2026-03-25T13:46:18","modified_gmt":"2026-03-25T12:46:18","slug":"nonno-nonna-che-possiede-esclusivamente-la-cittadinanza-italiana","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-discendenza-jure-sanguinis\/nonno-nonna-che-possiede-esclusivamente-la-cittadinanza-italiana\/","title":{"rendered":"Nonno\/nonna che possiede esclusivamente la cittadinanza italiana."},"content":{"rendered":"<p><strong>ASCENDENTE DI SECONDO GRADO (NONNO\/NONNA) CHE POSSIEDE, O POSSEDEVA AL MOMENTO DELLA MORTE, <u>ESCLUSIVAMENTE<\/u> LA CITTADINANZA ITALIANA.<\/strong><\/p>\n<p>Per poter presentare la domanda i richiedenti dovranno fornire:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>ISTANZA <\/strong>(<strong>MOD B<\/strong> vedi\u00a0<a href=\"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/modulistica\/\"><strong>Modulistica<\/strong><\/a>) debitamente\u00a0compilata in tutte le sue parti,\u00a0non firmata. L\u2019istanza deve essere firmata di persona davanti a un ufficiale consolare il giorno dell\u2019appuntamento. Dovr\u00e0 essere corrisposta anche la relativa tariffa per la legalizzazione della firma sull\u2019istanza (art. 24 \u2013vedi\u00a0<a href=\"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/548-2\/\"><strong>Tariffe Consolari<\/strong><\/a>);<\/li>\n<li><strong>CERTIFICATI ORIGINALI<\/strong> di <u>nascita<\/u>, di <u>matrimonio\/unione civile<\/u>\u00a0e di <u>morte<\/u>\u00a0(se del caso) <strong>del nonno italiano o della nonna italiana<\/strong> del\/della richiedente rilasciati dal competente Comune italiano (o Comuni italiani). <em><strong>N.B.<\/strong> Accertarsi che l\u2019atto di nascita sia in formato <strong>integrale<\/strong> con l\u2019indicazione dei nomi dei genitori<\/em>;<\/li>\n<li><strong>CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA r<\/strong>ilasciato dal competente Comune italiano (o Comuni italiani) con indicazione di tutti gli indirizzi di residenza del <strong>nonno italiano<\/strong> o della <strong>nonna italiana<\/strong> <u>dalla nascita al presente<\/u>;<\/li>\n<li><strong>DICHIARAZIONE<\/strong><strong>DI NON NATURALIZZAZIONE*<\/strong> rilasciata dalle autorit\u00e0 di tutti i paesi in cui <span style=\"text-decoration: underline;\">il nonno italiano o la nonna italiana<\/span> abbia risieduto (come indicato nel Certificato Storico di Residenza). Per quanto riguarda il Regno Unito, la Dichiarazione di non naturalizzazione \u00e8 rilasciata per il periodo 1844\/Sept. 1986, da The National Archives, mentre per il periodo dopo il 1 Ottobre 1986, da Home Office UK Border Agency. La Dichiarazione DEVE esplicitamente includere nella ricerca tutte le varianti e differenti grafie dei nomi cos\u00ec come appaiono nel resto della documentazione.\n<ul>\n<li>Se il nonno italiano o la nonna italiana ha acquistato, a qualsiasi titolo, una qualunque cittadinanza straniera prima della nascita del richiedente, non si ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>CERTIFICATI ORIGINALI <\/strong>di <u>nascita*<\/u> integrale\u00a0(full extract) del <strong>genitore<\/strong> del\/della richiedente, diretto discendente del nonno italiano o della nonna italiana ed eventuali certificati originali di\u00a0<u>matrimonio*\/unione civile*<\/u>\u00a0e di <u>morte*<\/u> (se del caso).<\/li>\n<li><strong>CERTIFICATI ORIGINALI <\/strong>di <u>nascita*<\/u>integrale\u00a0(full extract) del\/della <strong>richiedente<\/strong> ed eventuali certificati originali di\u00a0<u>matrimonio*\/unione civile*<\/u>\u00a0e\/o\u00a0<u>divorzio*<\/u> (per le modalit\u00e0 di presentazione delle sentenze di divorzio vedere <a href=\"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/riconoscimento-sentenza-di-divorzio-scozzese\/\"><strong>QUI<\/strong><\/a>).<br \/>\n<strong>N.B.<\/strong>: I richiedenti che hanno cambiato cognome a seguito di matrimonio (e chiunque altro abbia cambiato nome e\/o cognome per qualsiasi ragione) dovranno presentare un atto di nascita con l\u2019<u>annotazione dell\u2019avvenuto cambiamento<\/u>.<\/p>\n<ul>\n<li>I cittadini britannici <u>nati in Scozia<\/u> in possesso di un passaporto che riporta generalit\u00e0 diverse da quelle dell\u2019atto di nascita, dovranno richiedere l\u2019annotazione sull\u2019atto di nascita dell\u2019avvenuto cambio di generalit\u00e0 contattando il National Register of Scotland al seguente indirizzo:\u00a0<a href=\"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-matrimonio-unione-civile-con-cittadino-a-italiano-a\/namechange@nrscotland.gov.uk\">namechange@nrscotland.gov.uk<\/a>\u00a0(richiedere il Form 24, motivazione: Italian Citizenship Application).<\/li>\n<li>I cittadini britannici <u>nati in Inghilterra<\/u> dovranno fornire prova dell\u2019avvenuta registrazione del Deed Poll presso la High Court, apostillata e con traduzione debitamente certificata.<\/li>\n<li>I cittadini non britannici dovranno presentare un atto di nascita con l\u2019<u>annotazione dell\u2019avvenuto cambiamento<\/u> effettuata dalle competenti autorit\u00e0 di stato civile dello stato che ha emesso l\u2019atto di nascita.<br \/>\n<strong>ATTENZIONE<\/strong>:\u00a0<strong>se <\/strong>i dati anagrafici (nome\/i e cognome\/i) indicati\u00a0<u>sull\u2019atto di nascita<\/u>\u00a0<strong>non corrispondono<\/strong>\u00a0<strong>esattamente<\/strong>\u00a0ai dati anagrafici indicati\u00a0<u>sul passaporto<\/u>, non sar\u00e0 possibile presentare la domanda.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>PROVA DI INDIRIZZO: <\/strong>bolletta, council tax, estratto conto bancario, lettera del GP o NHS, non pi\u00f9 vecchi di tre mesi alla data dell\u2019appuntamento;<\/li>\n<li><strong>PASSPORTO <\/strong>del\/della richiedente in corso di validit\u00e0 (originale + fotocopia delle pagine con foto e firma);\n<ul>\n<li>Se del caso (cittadini UE e non UE) <strong>PERMESSO DI SOGGIORNO<\/strong>,\u00a0<strong>VISTO PER LAVORO\u00a0<\/strong>nel Regno Unito o\u00a0<strong>SETTLED\/PRE SETTLED STATUS<\/strong>(originale + fotocopia)\u00a0<u>validi per almeno 3 anni dalla data dell\u2019appuntamento<\/u>.\u00a0Coloro che sono in possesso di visto turistico, visto per studenti, o WHV (Working Holiday Visa) o Pre Settled Staus\u00a0<u>NON<\/u>\u00a0possono presentare domanda presso questo Consolato Generale.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>DIRITTO CONSOLARE <\/strong>di \u20ac 600,00 da versare il giorno dell\u2019appuntamento (in Sterline) in contanti o tramite pagamento con Debit Card (art. 7b \u2013 vedi <a href=\"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/548-2\/\"><strong>Tariffe Consolari<\/strong><\/a>).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>NOTA BENE:\u00a0<\/strong><u>tutti<\/u>\u00a0i certificati indicati con asterisco (*) devono essere presentati in\u00a0<u>originale<\/u>\u00a0e devono essere l<u>egalizzati e tradotti in italiano<\/u>.<\/p>\n<p>La legalizzazione per mezzo di apostille \u00e8 richiesta se il Paese di rilascio ha firmato la Convenzione dell\u2019Aja del 05.10.1961. I certificati rilasciati da paesi che non aderiscono alla Convenzione dell\u2019Aja del 05.10.1961 dovranno essere legalizzati dall\u2019Ambasciata\/Consolato italiano competente.<\/p>\n<p>La traduzione in Italiano, effettuata da un traduttore giurato, richiede la legalizzazione o l\u2019apostille da parte delle autorit\u00e0 competenti. Laddove ci si avvalga di un traduttore professionista (come per il caso del Regno Unito, che non contempla la figura del traduttore giurato), la traduzione deve essere debitamente certificata. La certificazione si ottiene:<\/p>\n<ul>\n<li>Presso il Consolato Generale d\u2019Italia a Edimburgo, solo ed esclusivamente per le traduzioni di certificati rilasciati dalle autorit\u00e0 britanniche (maggiori informazioni\u00a0<a href=\"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti\/\"><strong>QUI<\/strong><\/a>);<\/li>\n<li>Per i certificati rilasciati da autorit\u00e0 di altri Paesi, presso l\u2019Ambasciata\/Consolato italiano competente per il Paese di emissione del certificato (per l\u2019elenco dei Consolati e Ambasciate italiane nel mondo, clicca\u00a0<a href=\"https:\/\/serviziconsolarionline.esteri.it\/ScoFE\/services\/consulate\/find-consulate.sco\"><strong>QUI<\/strong><\/a>).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>IMPORTANTE:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Ogni richiedente dovr\u00e0 consegnare <span style=\"text-decoration: underline;\">tutta<\/span> la documentazione originale utile all\u2019esame della propria istanza di cittadinanza.<\/li>\n<li>I certificati per il riconoscimento della cittadinanza per discendenza non hanno scadenza.<\/li>\n<li>I certificati originali <u>non verranno restituiti<\/u> indipendentemente dall&#8217;esito dell&#8217;stanza.<\/li>\n<li>Le donne italiane possono trasmettere la cittadinanza italiana ai figli solo a partire dall\u20191.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.<\/li>\n<li>Come previsto dal novellato articolo 10, comma 7, del decreto-legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, i termini di definizione della pratica sono fissati a un massimo di tre anni dalla data di presentazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>APPUNTAMENTO OBBLIGATORIO:<\/strong> I richiedenti devono presentarsi di persona in Consolato solo previo appuntamento. Per prenotare un appuntamento appuntamento vedi <a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/\"><strong>QUI<\/strong><\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"ASCENDENTE DI SECONDO GRADO (NONNO\/NONNA) CHE POSSIEDE, O POSSEDEVA AL MOMENTO DELLA MORTE, ESCLUSIVAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA. Per poter presentare la domanda i richiedenti dovranno fornire: ISTANZA (MOD B vedi\u00a0Modulistica) debitamente\u00a0compilata in tutte le sue parti,\u00a0non firmata. L\u2019istanza deve essere firmata di persona davanti a un ufficiale consolare il giorno dell\u2019appuntamento. 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