{"id":89,"date":"2023-04-03T19:29:38","date_gmt":"2023-04-03T17:29:38","guid":{"rendered":"https:\/\/consolatozurigo.esteri.it\/?page_id=89"},"modified":"2024-04-17T17:58:45","modified_gmt":"2024-04-17T15:58:45","slug":"servizi-notarili","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/servizi-notarili\/","title":{"rendered":"Servizi notarili"},"content":{"rendered":"<p><strong>In base alla normativa vigente (D. Lgs. 71\/2011) il servizio notarile \u00e8 dovuto unicamente ai cittadini italiani che siano residenti nella circoscrizione consolare e regolarmente iscritti all&#8217;AIRE, oppure che vi si trovino in via temporanea e lo comprovino opportunamente. I doppi cittadini dovranno esibire documento di identit\u00e0 italiano valido. Per la sottoscrizione di atti notarili ed altri servizi da far valere dinanzi alle Autorit\u00e0 italiane, i cittadini stranieri dovranno rivolgersi ad un notaio pubblico nel Regno Unito (cliccare <a href=\"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/elenchi-dei-professionisti-di-riferimento-del-consolato-generale\/avvocati\/\">QUI<\/a> per la lista di alcuni notai noti a questo Consolato Generale).<\/strong><\/p>\n<p>Il Servizio notarile servizio \u00e8 disponibile previo appuntamento da richiedere inviando l&#8217;apposito modulo (clicca\u00a0<a href=\"https:\/\/consedimburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/modulistica\/\"><strong>QUI<\/strong><\/a>) per posta elettronica all\u2019indirizzo e-mail\u00a0<a href=\"mailto:notarile.edimburgo@esteri.it\">notarile.edimburgo@esteri.it<\/a>.<\/p>\n<p>Al fine di facilitare l&#8217;erogazione del servizio richiesto, si invitano i richiedenti a inviare:<\/p>\n<ul>\n<li>Il modulo di richiesta dell&#8217;appuntamento;<\/li>\n<li>bozza dell&#8217;atto da sottoscrivere, predisposto da un professionista di fiducia in Italia, in formato editabile (Word .doc, .rtf o simile, no PDF o immagini);<\/li>\n<li>Copia di un valido documento di identit\u00e0 italiano;<\/li>\n<li>Copia del codice fiscale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019Ufficio Notarile del Consolato Generale \u00e8 deputato a ricevere gli atti tra vivi e quelli di ultima volont\u00e0, a curare il loro deposito ed a rilasciarne copie ed estratti.<\/p>\n<p>Gli atti notarili effettuati presso questo Consolato Generale sono validi nel solo territorio della Repubblica Italiana e presso le Rappresentanze diplomatico-consolari Italiane. Il cittadino italiano che si trova in territorio britannico e necessiti di sottoscrivere un atto notarile da far valere nel Regno Unito o in Paesi terzi dovr\u00e0 rivolgersi ad un notaio pubblico nel Regno Unito.<\/p>\n<p><strong>N.B.<\/strong>: Gli atti notarili britannici, per essere validi in Italia, devono essere legalizzati tramite Apostille.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>I servizi notarili pi\u00f9 frequentemente richiesti ad un Ufficio consolare sono:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong>Procure<\/strong><\/li>\n<li><strong>Testamento<\/strong><\/li>\n<li><strong>Atti Pubblici<\/strong><\/li>\n<li><strong>Attivit\u00e0 di Autenticazione<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>1. PROCURE<\/strong><br \/>\nLa procura \u00e8 un atto con il quale si d\u00e0 la facolt\u00e0 ad un\u2019altra persona di agire in propria vece e rappresentanza ed a compiere gli atti necessari per raggiungere un determinato scopo (es. vendere, acquistare, amministrare, fare donazione, accettare donazione, costituire o sciogliere societ\u00e0, richiedere pubblicazioni di matrimonio, ecc.).<\/p>\n<p>Le procure si dividono in due categorie:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>procure generali:<\/strong>\u00a0con questi atti l&#8217;interessato affida al rappresentante la gestione di tutti i suoi affari, sia presenti sia futuri. La procura generale \u00e8 rilasciata a tempo indeterminato.<\/li>\n<li><strong>procure speciali:<\/strong>\u00a0con questi atti l&#8217;interessato affida al rappresentante la gestione di una parte dei suoi affari. La procura speciale cessa di avere efficacia nel momento in cui l\u2019incarico particolare per il quale \u00e8 stata rilasciata si conclude.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>2. TESTAMENTO\u00a0<\/strong><br \/>\nTra le attivit\u00e0 proprie dell&#8217;Ufficio notarile presso un Consolato rientra la redazione di alcuni atti concernenti le dichiarazioni di ultima volont\u00e0 di soggetti che si trovano all&#8217;estero.<\/p>\n<ul>\n<li>Il\u00a0<strong>testamento pubblico<\/strong>\u00a0\u00e8 la dichiarazione di volont\u00e0 del testatore resa ad un funzionario delegato alle funzioni notarili in presenza di due testimoni e redatta in forma scritta. Il testamento cos\u00ec redatto viene trasmesso al Registro\u00a0Generale dei Testamenti presso il Ministero di Grazia e Giustizia.<\/li>\n<li>Nel\u00a0<strong>testamento segreto<\/strong>, invece, le funzioni dell\u2019Ufficio notarile si limitano al ricevimento formale dell&#8217;atto (il cui contenuto rimane segreto) ed al suo deposito agli atti dell&#8217;Ufficio consolare.<\/li>\n<li>Il\u00a0<strong>testamento olografo<\/strong>, infine, non necessita della stesura da parte di un funzionario dell&#8217;Ufficio notarile e pu\u00f2 essere depositato in ogni luogo e presso chiunque. Solitamente esso viene depositato presso l&#8217;Ufficio notarile al fine di evitare la possibilit\u00e0 di un suo smarrimento e per assicurarne l&#8217;immediata pubblicazione alla morte del testatore.\n<ul>\n<li>Per richiedere la <strong>pubblicazione di un testamento olografo<\/strong>, le parti interessate devono inviare una istanza scritta direttamente al Console Generale, il quale provveder\u00e0 alla loro convocazione e all&#8217;apertura, innanzi a loro e a due testimoni, del testamento. L&#8217;originale del testamento, insieme al verbale di pubblicazione firmato dalle parti e dai testimoni, verr\u00e0 quindi conservato agli atti dell&#8217;Ufficio Consolare. Una copia autentica dell&#8217;atto e del verbale verr\u00e0 inviata all&#8217;Archivio Notarile Distrettuale competente, per il successivo inoltro al Registro Generale dei Testamenti. Le parti interessate alla pubblicazione di un testamento olografo dovranno presentare una copia integrale dell&#8217;atto di morte del defunto.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>3. ATTI PUBBLICI<br \/>\n<\/strong>Si tratta di una tipologia di atti giuridici (come ad esempio l&#8217;atto di donazione) per i quali la legge prevede la forma dell&#8217;atto pubblico.<br \/>\n<strong><br \/>\n4. ATTIVIT\u00c0 DI AUTENTICAZIONE AMMINISTRATIVA<\/strong><br \/>\nL&#8217;attivit\u00e0 di autenticazione \u00e8 normalmente svolta da un pubblico funzionario del Consolato. Trattasi in particolare di:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>AUTENTICA DI FIRMA<\/strong>: consiste nell&#8217;attestazione da parte del pubblico funzionario della provenienza di un atto da parte del soggetto che lo ha firmato. Per procedere all&#8217;autenticazione della firma, \u00e8 necessario presentarsi personalmente presso il Consolato con un documento di riconoscimento valido;<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>*IMPORTANTE*\u00a0<span style=\"color: #000000;\"> &#8211; <\/span><\/strong><\/span>Ai sensi di quanto disposto dal <strong>D.P.R. 445\/2000<\/strong> e dalle altre leggi in vigore in materia di autentiche di sottoscrizioni, si fa presente che \u00e8 possibile autenticare le firme apposte dagli interessati, che ne facciano richiesta, soltanto su istanze o dichiarazioni, anche in formato di moduli gi\u00e0 predisposti, rivolte a soggetti privati (banche, istituti assicurativi, ecc.) soltanto quando:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">&#8211; La redazione del testo sia in lingua italiana oppure in lingua straniera allegando idonea traduzione in lingua italiana;<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">&#8211; Nel caso di dichiarazioni o istanze predisposti su moduli, questi dovranno necessariamente essere debitamente compilati, avendo cura di sbarrare le parti non riempite.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>In nessun caso \u00e8 possibile autenticare la sottoscrizione dei richiedenti interessati su fogli o moduli in bianco.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>AUTENTICA DI FOTOGRAFIA<\/strong>: a tal fine \u00e8 necessario presentarsi personalmente presso l\u2019Ufficio Notarile con un documento di riconoscimento e tre fotografie uguali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>L\u2019AUTOCERTIFICAZIONE<br \/>\n<\/strong>Per <em>&#8220;autocertificazione&#8221;<\/em> si intende &#8220;la certificazione prodotta dall\u2019interessato in sostituzione della normale certificazione&#8221;. Tale normativa, introdotta dalla legge 15\/1968 e successivamente ampliata da ultimo con il D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445, conferisce al cittadino la possibilit\u00e0 di fornire alla Pubblica Amministrazione ed ai gestori di pubblici servizi le stesse notizie presenti in un registro pubblico in modo semplice e senza oneri.<br \/>\nLa possibilit\u00e0 di avvalersi dell\u2019autocertificazione \u00e8 concessa a tutti i cittadini italiani e dei Paesi europei.<br \/>\nLa facolt\u00e0 di avvalersi di dichiarazioni sostitutive \u00e8 stata estesa anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.<br \/>\nL\u2019autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi.<br \/>\nNon possono invece essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Certificati sostituiti dall\u2019autocertificazione:<\/strong><\/p>\n<p><strong>1. NORMALI CERTIFICAZIONI<\/strong><\/p>\n<p>Si pu\u00f2 dunque ricorrere all\u2019autocertificazione nei seguenti casi:<\/p>\n<ul>\n<li>data e luogo di nascita;<\/li>\n<li>residenza;<\/li>\n<li>cittadinanza;<\/li>\n<li>godimento dei diritti politici;<\/li>\n<li>stato civile (celibe\/nubile, coniugato\/a o vedovo\/a);<\/li>\n<li>stato di famiglia;<\/li>\n<li>esistenza in vita;<\/li>\n<li>nascita del figlio;<\/li>\n<li>decesso del coniuge, dell\u2019ascendente o discendente;<\/li>\n<li>posizione agli effetti degli obblighi militari;<\/li>\n<li>iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;<\/li>\n<li>titoli di studio acquisiti;<\/li>\n<li>qualifiche professionali;<\/li>\n<li>esami sostenuti universitari e di stato;<\/li>\n<li>titoli di specializzazione;<\/li>\n<li>titoli di abilitazione;<\/li>\n<li>titoli di formazione;<\/li>\n<li>titoli di aggiornamento;<\/li>\n<li>titoli di qualificazione tecnica;<\/li>\n<li>situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;<\/li>\n<li>assolvimento di specifici obblighi contributivi con l\u2019indicazione dell\u2019ammontare;<\/li>\n<li>codice fiscale o partita IVA;<\/li>\n<li>qualsiasi dato dell\u2019anagrafe tributaria;<\/li>\n<li>stato di disoccupazione;<\/li>\n<li>qualit\u00e0 di pensionato e categoria di pensione;<\/li>\n<li>qualit\u00e0 di studente;<\/li>\n<li>qualit\u00e0 di casalinga;<\/li>\n<li>qualit\u00e0 di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;<\/li>\n<li>iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;<\/li>\n<li>adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelli di cui all\u2019art. 77 del D.P.R. n. 237\/64 come modificato dall\u2019art. 22 della legge 958\/86;<\/li>\n<li>assenza di condanne penali;<\/li>\n<li>qualit\u00e0 di familiare a carico;<\/li>\n<li>tutti i dati a diretta conoscenza dell\u2019interessato contenuti nei registri dello stato civile.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Modalit\u00e0 della dichiarazione sostitutiva di certificati:<\/strong><\/p>\n<p>La dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni si pu\u00f2 fare scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilit\u00e0 (non \u00e8 necessario firmare davanti all\u2019impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive.<br \/>\nInoltre, \u00e8 possibile trasmettere documenti, atti e certificati per fax, per posta o mezzo telematico e informatico alle Amministrazioni Pubbliche.<\/p>\n<p><strong>2. ATTI NOTORI<\/strong><\/p>\n<p>Gli interessati possono ricorrere all\u2019autocertificazione per tutti gli stati, fatti e qualit\u00e0 personali che non siano certificabili da parte di una pubblica amministrazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0 ai sensi dell\u2019art.47 del DPR 445\/2000.<br \/>\nInoltre, la dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0 pu\u00f2 riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonch\u00e9 la possibilit\u00e0 di attestare la conformit\u00e0 all\u2019originale di una pubblicazione.<br \/>\nLa dichiarazione sostitutiva di atti notori pu\u00f2 essere fatta dichiarando fatti, stati o qualit\u00e0 personali a diretta conoscenza dell\u2019interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.<br \/>\nQualora si tratti di stati, fatti e qualit\u00e0 personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e l\u2019amministrazione ritenga necessario controllare la veridicit\u00e0 delle dichiarazioni, ha a disposizione 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione.<\/p>\n<p><strong>Validit\u00e0 delle dichiarazioni sostitutive di normali certificazioni e di atti notori:<br \/>\n<\/strong><br \/>\nLe dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validit\u00e0 degli atti che sostituiscono.<br \/>\nNormalmente i certificati hanno validit\u00e0 per sei mesi dalla data in cui sono stati rilasciati, salvo che norme di legge o regolamentari non dispongano una validit\u00e0 superiore. La validit\u00e0 delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile \u00e8 prolungabile se l\u2019interessato dichiara che i dati contenuti nel certificato non hanno subito modifiche e sottoscrive tale dichiarazione.<br \/>\nHanno validit\u00e0 illimitata, invece, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati e fatti personali che non sono soggetti a modificazioni (nascita, morte, conseguimento titoli di studio, ecc.).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Casi in cui l\u2019autocertificazione non \u00e8 MAI ammessa<br \/>\n<\/strong>La possibilit\u00e0 di avvalersi dell\u2019autocertificazione non \u00e8 mai ammessa per i certificati:<\/p>\n<ul>\n<li>medici;<\/li>\n<li>sanitari;<\/li>\n<li>veterinari;<\/li>\n<li>di origine;<\/li>\n<li>di conformit\u00e0 all\u2019Ue;<\/li>\n<li>marchi;<\/li>\n<li>brevetti.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Casi in cui la Pubblica Amministrazione NON PU\u00d2 chiedere certificazioni ai cittadini<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;articolo 15 della Legge 12\/11\/2011 n. 183 ha introdotto il divieto per gli uffici della Pubblica Amministrazione di rilasciare certificati da far valere presso altri pubblici uffici o presso aziende private che gestiscono servizi pubblici.<br \/>\nPertanto, nel caso in cui si debbano certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, la Pubblica Amministrazione non pu\u00f2 pi\u00f9 chiedere certificazioni al cittadino, ma \u00e8 sufficiente che questi esibisca un suo documento di riconoscimento.<br \/>\nLa registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso.<br \/>\nSe il documento non \u00e8 pi\u00f9 valido, l\u2019interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio.<\/p>\n<p><strong>Sanzioni per i cittadini che forniscono dichiarazioni non veritiere<\/strong><\/p>\n<p>Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicit\u00e0 delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.<br \/>\nNel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsit\u00e0 negli atti e l\u2019uso di atti falsi sono puniti con la reclusione da uno a tre anni, ai sensi dell&#8217;art. 495\u00a0del codice penale e delle leggi in materia.<br \/>\nIl dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.<\/p>\n<p><strong>Documenti di riconoscimento e di identit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>In tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identit\u00e0 esso pu\u00f2 essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente. Sono considerati equipollenti alla carta di identit\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li>Il passaporto;<\/li>\n<li>La patente di guida;<\/li>\n<li>La patente nautica;<\/li>\n<li>Il libretto di pensione;<\/li>\n<li>Il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;<\/li>\n<li>Il porto d\u2019armi;<\/li>\n<li>Le tessere di riconoscimento rilasciate da un\u2019Amministrazione dello Stato, purch\u00e9 munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel caso il documento sia scaduto, esso pu\u00f2 essere ugualmente esibito, con una dichiarazione dell\u2019interessato sulla fotocopia del documento attestante che i dati in esso contenuti non sono cambiati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"In base alla normativa vigente (D. 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