Ai sensi delle modifiche normative alle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza (L. 91 del 1992) introdotte dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018 e successiva legge di conversione (L. 1 dicembre 2018, n. 132), e in attuazione alle disposizioni contenute nella circolare 0000666 del 25 gennaio 2019 diramata dal Ministero dell’Interno e pervenuta al Consolato Generale d’Italia a Edimburgo in data 01/02/2019, si informa la gentile utenza di quanto segue:
Il Ministero dell’Interno ha confermato, quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge 91 del 1992, il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale requisito trova applicazione a decorrere dal 4 dicembre 2018, e quidi si applica a tutte le istanze presentate sul portale ALI a partire da tale data. Qualora le istanze, presentate a partire dal 4 dicembre e prive delle prescritte attestazioni o autocertificazioni, siano state già acquisite e accettate o accetate con riserva sul portale ALI, il Consolato dovrà necessariamente provvedere alla dichiarazione di inammissibilità, previo preavviso di rigetto ai sensi dell’art.10 bis della Legge n. 241/1990.