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AVVISO – Proroga fino al 15 dicembre della normativa per i viaggi dal Regno Unito all’Italia

L’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 ottobre 2021 ha confermato fino al prossimo 15 dicembre l’efficacia delle norme relative all’ingresso in Italia per chi proviene dall’estero.

In particolare, il Regno Unito rimane tra i Paesi elencati nella lista D, per cui le persone che vi abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti l’ingresso in Italia dovranno presentare, al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli:

a) il Passenger Locator Form, mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;

b) la certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

c) la certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di una certificazione estera rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency – EMA).

Chi non dovesse esibire la certificazione di cui al precedente punto c), fermo restando gli obblighi di cui ai punti a) e b), dovrà sottoporsi alla misura dell’isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

 

L’articolo 6 dell’Ordinanza conferma alcune deroghe ad alcuni dei suddetti obblighi, per alcune limitatissime categorie di viaggiatori. A tal proposito si rinvia all’apposita pagina del Ministero della Salute.

 

L’articolo 7 dell’Ordinanza prevede che le certificazioni vaccinali emesse dalle Autorità sanitarie del Regno Unito sono riconosciute come equivalenti alle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 9 comma 2, lettere a), b) e c) del decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52. Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.

 

I bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

I minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi alla misura dell’isolamento fiduciario se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione alle condizioni previste, sempre che gli stessi minori, di età superiore ai sei anni, siano stati sottoposti a test molecolare o antigenico, laddove previsto.

 

Per ulteriori informazioni:

Approfondimento pubblicato sul portale Viaggiare Sicuri, a cura dell’Unità di Crisi della Farnesina

Questionario online disponibile su Viaggiare Sicuri