La Legge n.74 del 23/05/2025 di conversione del Decreto Legge 36/2025 ha modificato l’articolo 17, comma 1, della legge n. 91/1992, consentendo ad ex cittadini anche residenti all’estero, in determinati casi e per un periodo di tempo limitato, di riacquistare la cittadinanza italiana presentando una dichiarazione.
Il nuovo articolo 17, comma 1, della legge n. 91/1992 si applica, in presenza dei seguenti requisiti:
- L’interessato deve essere nato in Italia oppure essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi;
- l’interessato ha perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in uno dei seguenti casi:
- ha volontariamente acquistato una cittadinanza straniera non oltre il 15 agosto 1992 e stabilito all’estero la propria residenza (articolo 8, numero 1°, della legge n. 555/1912);
- avendo acquistato senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, ha rinunciato alla cittadinanza italiana e ha stabilito la propria residenza all’estero (articolo 8, numero 2°, della legge n. 555/1912);
- essendo figlio minore non emancipato di chi ha perso la cittadinanza, aveva in comune con il genitore la residenza e ha acquistato la cittadinanza di uno Stato straniero (articolo 12 della legge n. 555/1912).
Il nuovo articolo 17, comma 1, della legge n. 91/1992, non si applica invece a favore di:
- ex cittadini nati all’estero che non sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi;
- chi ha perso la cittadinanza dopo il 15 agosto 1992 (per qualunque motivo);
- chi ha perso la cittadinanza nei casi previsti dall’articolo 8, numero 3° (colui che, “avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l’intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l’impiego o il servizio”);
- chi non ha esercitato l’opzione prevista dall’articolo 5, secondo comma, della legge n. 123/1983 (figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina che, in caso di doppia cittadinanza, poteva optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età).
Le donne italiane coniugate con cittadini britannici prima del 1.1.1948, hanno acquisito la cittadinanza britannica e hanno quindi perso la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 10 comma 3 della legge 555/1912. Possono riacquistare la cittadinanza solo tramite riconoscimento in sede giudiziaria e NON presso gli uffici consolari.
Modalità di riacquisto