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Riacquisto della cittadinanza italiana a favore di ex cittadini

La Legge n.74 del 23/05/2025 di conversione del Decreto Legge 36/2025 ha modificato l’articolo 17, comma 1, della legge n. 91/1992, consentendo ad ex cittadini anche residenti all’estero, in determinati casi e per un periodo di tempo limitato, di riacquistare la cittadinanza italiana presentando una dichiarazione.

Il nuovo articolo 17, comma 1, della legge n. 91/1992 si applica, in presenza di entrambi i seguenti requisiti:

  1. L’interessato deve essere nato in Italia oppure essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi;
  2. l’interessato ha perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in uno dei seguenti casi:

Il nuovo articolo 17, comma 1, della legge n. 91/1992, non si applica invece a favore di:

  • ex cittadini nati all’estero che non sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi;
  • chi ha perso la cittadinanza dopo il 15 agosto 1992 (per qualunque motivo);
  • chi ha perso la cittadinanza nei casi previsti dall’articolo 8, numero 3° (colui che, “avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l’intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l’impiego o il servizio”);
  • chi non ha esercitato l’opzione prevista dall’articolo 5, secondo comma, della legge n. 123/1983 (figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina che, in caso di doppia cittadinanza, poteva optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età).

Le donne italiane coniugate con cittadini britannici prima del 1.1.1948, hanno acquisito la cittadinanza britannica e hanno quindi perso la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 10 comma 3 della legge 555/1912. Possono riacquistare la cittadinanza solo tramite riconoscimento in sede giudiziaria e NON presso gli uffici consolari.

 

DOMANDE FREQUENTI:

  1. È possibile riacquistare la cittadinanza ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 91/1992 se persa a partire dal 16 agosto 1992?
    L’articolo 17 fa riferimento esclusivamente a ipotesi di perdita della cittadinanza individuate dalla legge n. 555 del 1912.
  2. Se un ex cittadino ha rinunciato alla cittadinanza italiana, la può riacquistare ai sensi dell’articolo 17?
    Esclusivamente qualora si verifichi l’ipotesi di cui all’articolo 8 n. 2 della legge n. 555/1912.
  3. Quale documentazione devono produrre gli interessati al riacquisto della cittadinanza italiana?
    Va prodotta, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 572/1993, la documentazione necessaria attestante la causa di perdita della cittadinanza italiana e la relativa decorrenza, l’atto di nascita e la documentazione da cui risulti il precedente possesso della cittadinanza italiana.
  4. Le istanze per il riacquisto della cittadinanza presentate presso un Ufficio consolare sono gratuite?    
    No. L’articolo 1-ter, comma 2, del D.L. n. 36/2025 ha introdotto l’articolo 7-ter alla Tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatico consolari di cui al D.lgs. n.71/2011, il quale prevede che per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana si debba corrispondere un diritto consolare di €250.

 

Modalità di riacquisto