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Cittadinanza

Alle richieste dell’utenza di informazioni generali sulle procedure o sulla documentazione necessaria a presentare domanda di cittadinanza NON sarà possibile rispondere individualmente per e-mail o al telefono e si rimanda alle indicazioni contenute nelle relative sezioni di questo sito.

IMPORTANTE, prendere visione dell’informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o della sua acquisizione per naturalizzazione (artt. 5 e 7, nonché art. 9, comma 1, lettera c, e comma 2 della legge n. 91/1992) (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13) Clicca QUI

SEZIONI

  • Cittadinanza per matrimonio/unione civile con un cittadino/a italiano/a

    Come da istruzioni ministeriali, tutte le comunicazioni con i richiedenti la cittadinanza italiana per matrimonio (ex Artt. 5, 6, 7 e 8 e s. m. L. 91/1992) avvengono esclusivamente tramite il portale del Ministero dell’Interno ALI/CIVES e NON per e-mail o altri mezzi.

  • Cittadinanza per discendenza – Jure Sanguinis

    La Legge n.74 del 23/05/2025, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n.36 del 28/03/2025, ha introdotto importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e di conseguenza anche alla procedura di riconoscimento iure sanguinis per i discendenti di cittadini italiani. La nuova legge di cittadinanza ha confermato la limitazione alla trasmissione automatica all’infinito della cittadinanza iure sanguinis, introducendo alcune modifiche in base alle quali si valorizza il possesso esclusivo della cittadinanza italiana da parte degli ascendenti.

    Per i residenti all’estero, la nuova legge di cittadinanza consente il riconoscimento della cittadinanza italiana SOLO nei seguenti casi:

    1. UN ASCENDENTE DI PRIMO GRADO (GENITORE) POSSIEDE, O POSSEDEVA AL MOMENTO DELLA MORTE, ESCLUSIVAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA.
    2. UN ASCENDENTE DI SECONDO GRADO (NONNO/NONNA) POSSIEDE, O POSSEDEVA AL MOMENTO DELLA MORTE, ESCLUSIVAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA.
    3. UN ASCENDENTE DI PRIMO GRADO (GENITORE) ITALIANO HA RISIEDUTO IN ITALIA PER DUE ANNI CONSECUTIVI DOPO L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PRIMA DELLA NASCITA DEL/DELLA FIGLIO/A

     

  • Allo stesso tempo, sono state introdotte norme transitorie di “temperamento” dei nuovi limiti, tra le quali le più significative sono:
    1. la trattazione secondo la normativa precedente delle domande ricevute entro il 27 marzo 2025;
    2. la trattazione secondo la normativa precedente delle domande ricevute dopo sulla base di appuntamenti comunicati dagli uffici consolari entro il 27 marzo 2025;
    3. la possibilità di registrare entro il 31 maggio 2029 i figli minorenni al 24 maggio 2025 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge) dei cittadini italiani riconosciuti in base alle condizioni di cui ai punti 1 e 2 di cui sopra;
    4. la riapertura dal 1 luglio 2025 al 31 dicembre 2027 dei termini per il riacquisto della cittadinanza da parte di chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell’articolo 8, numeri 1 e 2, o dell’articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
    5. facilitazione della cosiddetta “immigrazione di ritorno”: i discendenti di italiani potranno ottenere permessi di soggiorno per lavoro subordinato fuori quota (i Paesi di provenienza saranno determinati con decreto interministeriale) e riduzione da tre a due anni del periodo di residenza in Italia per la naturalizzazione a favore di stranieri discendenti fino al secondo grado di cittadini italiani.
  • Riacquisto della cittadinanza italiana a favore di ex cittadini

  • Rinuncia alla cittadinanza italiana