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1) Cittadinanza per discendenza di cittadini non britannici di ceppo italiano

Riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenti di cittadini italiani che non sono cittadini britannici o che non sono cittadini britannici dalla nascita.

I richiedenti dovranno presentare:

  • ISTANZA  (MOD 1 – vedi Modulistica) debitamente compilata in tutte le sue partinon firmata. L’istanza deve essere firmata di persona davanti a un ufficiale consolare il giorno dell’appuntamento. Dovrà essere corrisposta la relativa tariffa per la legalizzazione della firma sull’istanza (art. 24 – vedi Tariffe Consolari);
  • CERTIFICATI ORIGINALI di nascita, di matrimonio e di morte dell’ultima persona/avo nato/a in Italia (N.B. accertarsi che sull’atto di nascita rilasciato dal Comune italiano siano indicati i nomi dei genitori);
  • DICHIARAZIONE di non naturalizzazione rilasciata in originale dalle competenti autorità dello stato estero di residenza, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’ Italia non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato. La dichiarazione DEVE esplicitamente includere nella ricerca tutte le varianti e differenti grafie dei nomi così come appaiono nel resto della documentazione. In caso di naturalizzazione, nella dichiarazione deve essere indicata la data della naturalizzazione e deve essere prodotto un certificato di naturalizzazione originale. Per quanto concerne il Regno Unito, la dichiarazione di non naturalizzazione può essere ottenuta, per il periodo 1844/Sept. 1986, da The National Archives (www.nationalarchives.gov.uk), oppure per per il periodo dopo il 1 Ottobre 1986, da Home Office UK Border Agency (ukbanationalityenquiries@ukba.gsi.gov.uk);
    • se l’ascendente nato in Italia si è naturalizzato nel paese di emigrazione perdendo la cittadinanza italiana prima della nascita del discendente successivo, non si ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana;
    • se uno degli ascendenti ha rinunciato alla cittadinanza italiana prima della nascita del discendente successivo, non si ha titolo al riconoscimento della cittadinanza italiana;
  • CERTIFICATI ORIGINALI di nascita, di matrimonio e di morte di tutti i discendenti dell’avo italiano, incluso il certificato di nascita e, se il caso, di matrimonio/unione civile e/o divorzio dell’interessato/a.
    N.B.: I richiedenti che hanno cambiato cognome a seguito di matrimonio (e chiunque altro abbia cambiato nome e/o cognome per qualsiasi ragione) dovranno presentare un atto di nascita con l’annotazione dell’avvenuto cambiamento effettuata dalle competenti autorità di stato civile dello stato che emette il certificato;
    ATTENZIONE: se i dati anagrafici (nome/i e cognome/i) indicati sull’atto di nascita non corrispondono esattamente ai dati anagrafici indicati sul passaporto, non sarà possibile presentare la domanda.
  • CERTIFICATI ORIGINALI di nascita di eventuali figli minorenni residenti con l’interessato/a;
  • PASSPORTO del/della richiedente in corso di validità (originale + fotocopia delle pagine con foto e firma);
  • PERMESSO DI SOGGIORNO, VISTO PER LAVORO nel Regno Unito o SETTLED/PRE SETTLED STATUS  (originale + fotocopia) validi per almeno 3 anni dalla data dell’appuntamento. Coloro che sono in possesso di visto turistico, visto per studenti, o WHV (Working Holiday Visa), NON possono presentare domanda presso questo Consolato Generale.
  • EVENTUALI fotocopie dei passaporti dei coniugi e di tutti i figli minorenni residenti con l’interessato/a;
  • PROVA DI INDIRIZZO bolletta, council tax, estratto conto bancario, ecc., non più vecchi di tre mesi;
  • DIRITTO CONSOLARE DI € 600,00 da versare il giorno dell’appuntamento (in Sterline) in contanti o tramite Postal Order (art. 7b – vedi Tariffe Consolari).

IMPORTANTE: tutti i suddetti certificati e la Dichiarazione (tranne l’Estratto dell’atto di nascita rilasciato dal Comune italiano) devono essere presentati in originale e devono essere legalizzati e tradotti in italiano.

La legalizzazione per mezzo di apostille è richiesta se il Paese di rilascio ha firmato la Convenzione dell’Aja del 05.10.1961, in caso contrario i documenti dovranno essere legalizzati dall’Ambasciata/Consolato italiano competente.

La traduzione in Italiano, effettuata da un traduttore giurato, richiede la legalizzazione o l’apostille da parte delle autorità competenti. Laddove ci si avvalga di un traduttore professionista (come per il caso del Regno Unito, che non contempla la figura del traduttore giurato), la traduzione deve essere debitamente certificata. La certificazione si ottiene:

    • Presso il Consolato Generale d’Italia a Edimburgo, solo ed esclusivamente per le traduzioni di certificati rilasciati dalle autorità britanniche (maggiori informazioni QUI);
    • Per i certificati rilasciati da autorità di altri Paesi, presso l’Ambasciata/Consolato italiano competente per il Paese di emissione del certificato (per l’elenco dei Consolati e Ambasciate italiane nel mondo, clicca QUI).

 

  • Coloro che sono in possesso di visto turistico, visto per studenti o WHV (Working Holiday Visa), NON possono fare domanda presso questo Consolato Generale.
  • I documenti per il riconoscimento della cittadinanza per discendenza non hanno scadenza.
  • I documenti originali non verranno restituiti.
  • Le donne italiane possono trasmettere la cittadinanza italiana ai figli solo a partire dall’1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.
  • Il trattamento della pratica può richiedere fino a due anni tempo per essere completato.
  • I richiedenti devono presentarsi di persona in Consolato solo previo appuntamento.
  • Contattare l’Ufficio Cittadinanza solo dopo aver raccolto tutta la documentazione indicata sopra.

 

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