La dichiarazione di riacquisto da parte dell’ex cittadino può essere presentata tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
La dichiarazione deve essere resa dall’interessato di persona in Consolato. L’ex cittadino riacquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo alla dichiarazione. La dichiarazione di riacquisto non ha effetto retroattivo: dal giorno della perdita della cittadinanza (per i naturalizzati stranieri il giorno successivo all’acquisto volontario della cittadinanza straniera) fino al giorno in cui è presentata la dichiarazione di riacquisto, l’interessato è considerato straniero a tutti gli effetti di legge.
Il riacquisto della cittadinanza comporta il riacquisto di diritti ed obblighi propri dello stato di cittadinanza, tra cui si segnalano:
- l’obbligo di iscrizione anagrafica (AIRE);
- l’obbligo di aggiornare la propria posizione di stato civile (ad esempio, fornendo l’atto di matrimonio, gli atti con i quali i matrimoni precedenti sono stati sciolti, eccetera);
- il diritto di essere iscritto alle liste elettorali;
- il diritto di ottenere il passaporto e la carta di identità.
Il riacquisto della cittadinanza da parte della persona residente all’estero non comporta più l’automatico acquisto della cittadinanza da parte del figlio minorenne convivente, se residente all’estero. Per tale acquisto è ora necessario che il figlio minorenne sia convivente in Italia con il genitore che riacquista la cittadinanza per almeno due anni anteriormente al riacquisto.
Pertanto, i figli (minorenni o, a maggior ragione, maggiorenni) residenti all’estero e nati prima del riacquisto della cittadinanza del genitore non acquistano la cittadinanza italiana. Tuttavia, se il genitore era originariamente cittadino italiano per nascita, il figlio nato prima del riacquisto potrà acquistare la cittadinanza italiana con la residenza in Italia (articolo 4, comma 1, lettera c, o articolo 9, comma 1, lettera a, della legge n. 91/1992).
Poiché il genitore che riacquista la cittadinanza non è più un cittadino per nascita, non è invece possibile presentare, la dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 91/1992 per la registrazione, entro un anno dallo stabilimento della filiazione, dei figli minorenni nati prima del riacquisto della cittadinanza da parte del genitore. Ugualmente non può essere applicata l’articolo 1, comma 1-ter, del decreto legge n. 36/2025 per la registrazione dei figli minorenni al 24 maggio 2025 (data di entrata in vigore della legge n. 74/2025).
Per prenotare un appuntamento
Inviare un’email a cittadinanza.edimburgo@esteri.it con oggetto “Riacquisto della cittadinanza italiana” allegando in formato PDF quanto indicato di seguito:
- Valido documento di identità emesso dall’autorità del Paese di attuale cittadinanza;
- Prova di indirizzo: bolletta, council tax, estratto conto bancario, lettera del GP o NHS, non più vecchi di tre mesi alla data dell’appuntamento;
- Atto di nascita originale, che nel caso di nati all’estero dovrà essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia (apostille e traduzione certificata, vedi QUI);
- Solo per i nati all’estero, Certificato storico di residenza rilasciato dal competente Comune Italiano attestante la residenza in Italia per almeno due anni continuativi;
- Certificato storico di cittadinanza rilasciato dal competente Comune Italiano attestante il precedente possesso della cittadinanza italiana;
- Certificato di cittadinanza/naturalizzazione originale rilasciato dalle competenti autorità britanniche munito di apostille e traduzione certificata) vedi QUI);
- Se del caso, documentazione atta a dimostrare la rinuncia alla cittadinanza italiana;
N.B. Non sarà possibile ricorrere all’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in sostituzione della documentazione di cui sopra.
Il giorno dell’appuntamento, il richiedente è tenuto al versamento (in Sterline) del diritto consolare pari ad euro 250 (art. 7-ter – vedi Tariffe Consolari).