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Adoptions

Coloro che vogliano presentare domanda di adozione internazionale possono presentare domanda alle competenti autorità del Paese in cui vivono, a condizione di risiedervi in modo continuativo da 2 anni al momento dell’adozione (requisito per il successivo riconoscimento in Italia). Per maggiori informazioni vedi QUI.

Riconoscimento di sentenza di adozione Britannica

I genitori adottanti, di cui almeno uno in possesso della cittadinanza italiana, residenti in Regno Unito da almeno due anni continuativi ed iscritti all’AIRE di questo Consolato Generale, potranno presentare istanza , per il tramite dell’Ufficio anagrafe, al Tribunale per i Minorenni competente per richiedere la dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento di adozione britannico.

Il minore straniero adottato da cittadini italiani acquista automaticamente la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile del competente comune italiano.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

  1. Modulo di richiesta compilato e firmato (vedi Modulistica);
  2. Atto integrale di nascita dell’adottato, rilasciato prima dell’adozione Britannica.
    • Se il minore non è nato in Regno Unito, si dovrà presentare l’atto integrale di nascita rilasciato dal Paese di origine. Tale atto dovrà essere legalizzato e tradotto in Italiano. Per la traduzione e la legalizzazione si suggerisce di prendere visione del sito del Consolato italiano competente nel Paese che ha rilasciato il certificato. La legalizzazione deve essere effettuata per mezzo diApostille, se il Paese ha firmato la Convenzione dell’Aja del 05.10.1961. Se il Paese non è firmatario di tale Convenzione, la Legalizzazione deve essere effettuata dall’Ambasciata/Consolato competente per il Paese di rilascio. La traduzione in Italiano, effettuata da un traduttore ufficiale, deve essere certificata dall’Ambasciata/Consolato italiano competente o legalizzata per mezzo diApostille.
    • Se il minore adottato è nato in Regno Unito, si dovrà presentare il “full birth certificate”. Tale atto dovrà essere legalizzato per mezzo di Apostille (vedi QUI)
  3. Atto di nascita britannico, rilasciato successivamente all’adozione. Tale atto dovrà essere legalizzato come sopra;
  4. Sentenza di adozione Britannica, legalizzata come sopra, con traduzione in lingua italiana;

Tutta la documentazione deve essere presentata in originale.

NOTA BENE:

  • La documentazione in originale dovrà essere conservata agli atti di questo Ufficio e quindi non potrà essere restituita.

SI PRECISA INOLTRE CHE: le competenti autorità Britanniche prevedono il rilascio dei certificati/documenti di cui sopra solo ed esclusivamente in condizioni eccezionali, essendo tali documenti non accessibili per legge.

Si prega pertanto il connazionale interessato ad avviare la procedura di riconoscimento di adozione di verificare la disponibilità delle autorità Britanniche al rilascio di tali documenti, prima di presentare richiesta presso questo Ufficio Consolare, onde evitare eventuali rigetti dell’istanza da parte del tribunale Italiano.

Una volta in possesso di tutta la documentazione prescritta, il richiedente dovrà inviarne copia scannerizzata all’ufficio Anagrafe del Consolato di Edimburgo all’indirizzo: anagrafe.consedimburgo@esteri.it, che solo in caso di completa documentazione procederà a fissare un appuntamento per la firma della richiesta.