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Application for a change of Name and/or Surname

The whole name/surname change procedure is carried out entirely and exclusively in Italian becuase this type of requests are evaluated in Italy by the competent Italian Prefettura. If you are not fluent with our language you may consider using the services (at your own expense) of a professional translator (see HERE).

In base agli artt. 84 e seguenti del D.P.R. 396 del 3.11.2000, così come modificati dal D.P.R. 13 marzo 2012 n. 54, per modificare il proprio nome e/o cognome il cittadino italiano residente all’estero deve presentare una istanza scritta presso il proprio Consolato di riferimento, per il successivo inoltro alla Prefettura competente.

NOTA BENE:

  • il Consolato non ha alcun potere decisionale sulle pratiche di cambiamento del nome e/o cognome, agendo da semplice intermediario tra il cittadino e la competente Prefettura italiana;
  • il Consolato non ha alcun potere di intervento sulla tempistica del procedimento che é determinata da una serie di passaggi regolati dal Codice Civile e dai tempi di risposta della Prefettura illustrati di seguito;
  • il Deed Poll é una atto meramente amministrativo e come tale non é riconosciuto dall’ordinamento italiano: l’unico modo per ufficializzare un cambiamento di nome e/o cognome in Italia é ottenendo un regolare Decreto da parte del competente Prefetto a conclusione della procedura illustrata di seguito;
  • l’esito dell’istanza é discrezionale e il Prefetto può rigettarla se ritiene le motivazioni addotte insufficienti o infondate: infatti, il cambiamento o la modificazione del nome e del cognome rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi (anche in considerazione dell’impatto che hanno sull’attività della Pubblica Amministrazione, nella vita di relazione dei soggetti interessati e nei rapporti di questi con i soggetti con cui vengono in contatto) solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide significative motivazioni;
  • la legge italiana non prevede il cambiamento del cognome per la donna sposata;
  • tutta la procedura per il cambiamento del nome e/o del cognome, in quanto svolta presso la competente Prefettura in Italia, é svolta solo ed esclusivamente in lingua italiana, chi non dovesse avere dimestichezza con la nostra lingua dovrà considerare di utilizzare, a proprie spese, i servizi di un traduttore professionista (vedi QUI).

 

Procedura per il cambiamento del nome e/o del cognome

  1. Presentazione dell’istanza attraverso l’invio, esclusivamente a mezzo posta ordinaria all’indirizzo del Consolato (vedi QUI), della sottoelencata documentazione:
    • modulo debitamente compilato in italiano (vedi Modulistica);
    • fotocopia di un valido documento di identità dell’interessato/a comprensivo delle pagine con foto e firma (se l’istanza è per un minore, allegare anche fotocopie dei documenti di entrambi i genitori);
  2. La Prefettura ha fino a 30 giorni di tempo per dare un riscontro (eventuali ritardi non sono imputabili all’ufficio consolare), questo potrà essere:
    • accettazione dell’istanza (vai al punto 3);
    • rigetto dell’istanza;
    • accettazione con riserva: il Prefetto può richiedere eventuali integrazioni documentali, ad esempio un certificato penale. Fornite le integrazioni richieste, il Prefetto procede all’accettazione dell’istanza (vai a punto 3), oppure al suo rigetto.
  3. A seguito di accettazione dell’istanza, il Prefetto emette un Decreto di autorizzazione di affissione all’albo Consolare (vedi QUI) e/o all’albo pretorio del Comune AIRE del sunto della domanda di cambiamento del nome e/o del cognome:
    • il sunto della domanda dovrà rimanere affisso all’albo per 30 giorni consecutivi così come previsto dalla legge.
  4. Trascorsi i 30 giorni di affissione, il Consolato predispone una relazione per il Prefetto indicando se vi sono state o meno opposizioni nei modi e nei termini previsti dalla legge da parte di chiunque ne abbia interesse;
  5. La Prefettura ha fino a 30 giorni di tempo per dare un riscontro (eventuali ritardi non sono imputabili all’ufficio consolare), questo potrà essere:
    • emissione di un Decreto di autorizzazione al cambiamento del nome e/o del cognome;
    • accoglimento di eventuali opposizioni presentate nei modi e nei termini previsti dalla legge da parte di chiunque ne abbia interesse (seguiranno indicazioni da parte del Prefetto). Il Decreto prefettizio di autorizzazione al cambiamento del nome e/o del cognome, per poter essere reso effettivo, dovrà essere annotato ai sensi di legge nei registri di Stato Civile del Comune AIRE.
  6. Il Comune AIRE ha fino a 30 giorni di tempo per confermare l’avvenuta annotazione del Decreto (eventuali ritardi non sono imputabili all’ufficio consolare). La procedura può dichiararsi conclusa e il cambiamento del nome e/o del cognome effettivo, solo a seguito di conferma ufficiale da parte del Comune dell’avvenuta annotazione del Decreto nei registri di Stato Civile.

 

IMPORTANTE

Nella domanda si deve:

  • indicare chiaramente la modifica che si vuole apportare al nome e/o cognome;
  • spiegare per esteso e dettagliatamente le ragioni alla base della richiesta;
  • compilare TUTTI i campi del modulo e indicare il proprio indirizzo di residenza nel Regno Unito;
  • prima di allegare qualsiasi documento aggiuntivo a supporto dell’istanza accertarsi che:
    • sia legalizzato/apostillato dalle competenti autorità del paese che lo ha emesso;
    • sia tradotto in italiano da un traduttore professionista;
    • la traduzione in italiano sia certificata secondo le indicazioni riportate QUI.

E’ bene notare che non si può richiedere l’attribuzione di cognomi di importanza storica, o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo dove e’ registrato l’atto di nascita del richiedente.

Questo Consolato non può offrire servizio di assistenza nella predisposizione delle istanze di cambiamento del nome e/o del cognome. Chiunque necessitasse di assistenza potrà rivolgersi ad un avvocato o notaio di propria fiducia (vedi QUI), ai patronati italiani operanti nel Regno Unito (vedi QUI) o, nel caso di consulenza linguistica, a un traduttore di professione (vedi QUI).