La legge italiana prevede le seguenti precise norme che regolano l’attribuzione del cognome e del nome all’atto di trascrizione della nascita:
- COGNOME
- Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 397/2008, ha disposto che solo per i bambini nati all’estero ed in possesso sia della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, l’Ufficiale di stato civile italiano procederà ad iscrivere l’atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome così come indicato nell’atto di nascita. In tal caso I genitori DOVRANNO esibire valida documentazione comprovante il possesso di cittadinanza straniera da parte del minore.
- La sentenza della Corte costituzionale n.131 del 27 aprile 2022 (Gazzetta ufficiale, 1° Serie speciale, n. 22 del 1° giugno 2022), sull’attribuzione del doppio cognome ai figli, ha stabilito che il cognome del figlio “deve comporsi con i cognomi dei genitori”, nell’ordine deciso dagli stessi, salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di comune accordo, è necessario l’intervento del giudice.
- NOME
Ai sensi dell’art. 34 del DPR 396/2000, è vietato imporre al proprio figlio lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
Ai sensi dell’art. 35 del DPR 396/2000 Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre.
Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.