La Legge n.74 del 23/05/2025, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n.36 del 28/03/2025, ha introdotto importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e di conseguenza anche alla procedura di trascrizione degli atti di nascita dei minori nati all’estero.
La nuova legge di cittadinanza ha introdotto il principio per cui è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero, anche prima della data di entrata in vigore dalla legge n.74 del 23/05/2025, ed è in possesso di altra cittadinanza o anche solo del diritto ad acquistarla, salvo che ricorra una delle condizioni di seguito illustrate.
Specchietto riassuntivo QUI
ACQUISTO AUTOMATICO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DEI FIGLI MINORENNI NATI ALL’ESTERO DI CITTADINI ITALIANI.
Il minore nato all’estero da genitori italiani è considerato automaticamente cittadino italiano solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- Alla data di nascita il minore può ottenere esclusivamente la cittadinanza italiana, cioè non ha né può avere nessun’altra cittadinanza per esempio iure sanguinis, iure soli, cittadinanza per opzione, ecc.
Alla richiesta di trascrizione devono essere allegati documenti idonei a dimostrare che il minore non si trovi alla nascita nella possibilità di acquisire una qualsiasi cittadinanza straniera.
Per maggiori informazioni sulla documentazione comprovante il possesso esclusivo della cittadinanza italiana, vedi QUI. - Alla data di nascita del minore, un ascendente di primo o di secondo grado (genitori/nonni) possiede (o possedeva al momento della morte), esclusivamente la cittadinanza italiana.
Alla richiesta di trascrizione deve essere allegata documentazione idonea a dimostrare in maniera incontrovertibile che, al momento della nascita del minore, uno dei genitori o dei nonni fosse esclusivamente cittadino italiano (o lo fosse al momento della morte, se essa è avvenuta prima della nascita del minore).
La responsabilità di fornire una valida prova di non naturalizzazione, rilasciata dalle competenti autorità di tutti i paesi in cui l’ascendente abbia eventualmente risieduto, è esclusivamente a carico del richiedente. Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.
Per maggiori informazioni sulla documentazione comprovante il possesso esclusivo della cittadinanza italiana di genitori/nonni, vedi QUI. - Il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a.
Il genitore cittadino italiano che ha acquistato la cittadinanza per matrimonio, per residenza, o per beneficio di legge, deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a. Non rileva la residenza in Italia del cittadino italiano prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero e non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione riguardo alla residenza
La responsabilità di fornire una valida prova di residenza è esclusivamente a carico del richiedente.
Per maggiori informazioni sulla documentazione comprovante la residenza in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a, vedi QUI.
Scarica il modulo di richiesta di trascrizione dell’atto di nascita QUI
- Tutte le richieste di trascrizione di atti di nascita complete e regolari pervenute e protocollate in arrivo prima del 24 maggio 2025 verranno processate in base alla normativa precedente.
- Tutte le richieste di trascrizione di atti di nascita pervenute e protocollate in arrivo a partire dal 24 maggio 2025 verranno processate in base alla normativa vigente (anche qualora il minore sia nato prima dell’entrata in vigore della Legge n.74 del 23/05/2025).
NUOVI CASI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ALL’ESTERO DA PARTE DEI FIGLI MINORENNI DI CITTADINI ITALIANI CHE NON TRASMETTONO AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA.
Il minore nato all’estero da genitori italiani, che non possa essere considerato automaticamente cittadino italiano in conseguenza dei limiti di cui sopra (ovvero: minore in possesso di altra cittadinanza; genitori/nonni in possesso di altra cittadinanza), potrà acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita del minore e ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
- Almeno uno dei genitori è cittadino italiano iure sanguinis.
Si escludono quindi i casi di cittadini italiani per naturalizzazione (art. 9 della legge n. 91/1992), per beneficio di legge (art. 4 della legge n. 91/1992), per matrimonio (art. 5 della legge n. 91/1992 o art. 10 della legge n. 555/1912), o iuris communicatione (articolo 14 della legge n. 91/1992).
La responsabilità di fornire una valida prova di possesso della cittadinanza iure sanguinis è esclusivamente a carico del richiedente.
Per maggiori informazioni sulla documentazione comprovante il possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis dei genitori/nonni, vedi QUI. - Entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano la dichiarazione di volontà dell’acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva durante la minore età, da cittadino italiano.
Modalità di presentazione della DICHIARAZIONE DI VOLONTA’
IMPORTANTE:
- Il minore che acquista la cittadinanza italiana per beneficio di legge non è cittadino per nascita o iure sanguinis. In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore acquista la cittadinanza dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge (per le dichiarazioni presentate in consolato: dal giorno successivo alla dichiarazione effettuata da entrambi i genitori).
- Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza a seguito di dichiarazione di volontà come illustrato sopra, può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza.
È stata altresì introdotta una norma transitoria (art. 1, c. 1-ter del D.L. n. 36/2025) che consente la possibilità di effettuare la suddetta dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza in favore di minore figlio di cittadino/a, al quale non venga trasmessa automaticamente la cittadinanza, allorché ricorrano tutte le condizioni seguenti:
- minore età del figlio alla data del 24 maggio 2025 (entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2025);
- genitore cittadino per nascita riconosciuto come tale sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025, o sulla base di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
- dichiarazione dei genitori o del tutore presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026.
Si precisa che in entrambi i casi trattandosi di acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” il minore non acquisterà la cittadinanza dal giorno della nascita ma dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori in Consolato.