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Nonno/nonna che possiede esclusivamente la cittadinanza italiana.

ASCENDENTE DI SECONDO GRADO (NONNO/NONNA) CHE POSSIEDE, O POSSEDEVA AL MOMENTO DELLA MORTE, ESCLUSIVAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA.

Per poter presentare la domanda i richiedenti dovranno fornire:

  1. ISTANZA (MOD B vedi Modulistica) debitamente compilata in tutte le sue parti, non firmata. L’istanza deve essere firmata di persona davanti a un ufficiale consolare il giorno dell’appuntamento. Dovrà essere corrisposta anche la relativa tariffa per la legalizzazione della firma sull’istanza (art. 24 –vedi Tariffe Consolari);
  2. CERTIFICATI ORIGINALI di nascita*, di matrimonio*/unione civile* e di morte* (se del caso) del nonno italiano o della nonna italiana del/della richiedente (N.B. accertarsi che l’atto di nascita sia in formato integrale con l’indicazione dei nomi dei genitori);
  3. CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA rilasciato dal competente Comune di ultima residenza o di iscrizione AIRE del nonno italiano o della nonna italiana;
  4. DICHIARAZIONEDI NON NATURALIZZAZIONE* rilasciata dalle autorità di tutti i paesi in cui il nonno italiano o la nonna italiana abbia risieduto (come indicato nel Certificato Storico di Residenza). Per quanto riguarda il Regno Unito, la Dichiarazione di non naturalizzazione è rilasciata per il periodo 1844/Sept. 1986, da The National Archives, mentre per il periodo dopo il 1 Ottobre 1986, da Home Office UK Border Agency. La Dichiarazione DEVE esplicitamente includere nella ricerca tutte le varianti e differenti grafie dei nomi così come appaiono nel resto della documentazione.
    • Se il nonno italiano o la nonna italiana ha acquistato, a qualsiasi titolo, una qualunque cittadinanza straniera prima della nascita del richiedente, non si ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
  5. CERTIFICATI ORIGINALI di nascita*integrale (full extract) del genitore del/della richiedente, diretto discendente del nonno italiano o della nonna italiana ed eventuali certificati originali di matrimonio*/unione civile* e di morte* (se del caso).
  6. CERTIFICATI ORIGINALI di nascita*integrale (full extract) del/della richiedente ed eventuali certificati originali di matrimonio*/unione civile* e/o divorzio* (per le modalità di presentazione delle sentenze di divorzio vedere QUI).
    N.B.: I richiedenti che hanno cambiato cognome a seguito di matrimonio (e chiunque altro abbia cambiato nome e/o cognome per qualsiasi ragione) dovranno presentare un atto di nascita con l’annotazione dell’avvenuto cambiamento.

    • I cittadini britannici nati in Scozia in possesso di un passaporto che riporta generalità diverse da quelle dell’atto di nascita, dovranno richiedere l’annotazione sull’atto di nascita dell’avvenuto cambio di generalità contattando il National Register of Scotland al seguente indirizzo: namechange@nrscotland.gov.uk (richiedere il Form 24, motivazione: Italian Citizenship Application).
    • I cittadini britannici nati in Inghilterra dovranno fornire prova dell’avvenuta registrazione del Deed Poll presso la High Court, apostillata e con traduzione debitamente certificata.
    • I cittadini non britannici dovranno presentare un atto di nascita con l’annotazione dell’avvenuto cambiamento effettuata dalle competenti autorità di stato civile dello stato che ha emesso l’atto di nascita.
      ATTENZIONEsei dati anagrafici (nome/i e cognome/i) indicati sull’atto di nascita non corrispondono esattamente ai dati anagrafici indicati sul passaporto, non sarà possibile presentare la domanda.
  7. PROVA DI INDIRIZZO: bolletta, council tax, estratto conto bancario, lettera del GP o NHS, non più vecchi di tre mesi alla data dell’appuntamento;
  8. PASSPORTO del/della richiedente in corso di validità (originale + fotocopia delle pagine con foto e firma);
    • Se del caso (cittadini UE e non UE) PERMESSO DI SOGGIORNOVISTO PER LAVORO nel Regno Unito o SETTLED/PRE SETTLED STATUS(originale + fotocopia) validi per almeno 3 anni dalla data dell’appuntamento. Coloro che sono in possesso di visto turistico, visto per studenti, o WHV (Working Holiday Visa) o Pre Settled Staus NON possono presentare domanda presso questo Consolato Generale.
  9. DIRITTO CONSOLARE di € 600,00 da versare il giorno dell’appuntamento (in Sterline) in contanti o tramite pagamento con Debit Card (art. 7b – vedi Tariffe Consolari).

 

NOTA BENE: tutti i certificati indicati con asterisco (*) devono essere presentati in originale e devono essere legalizzati e tradotti in italiano.

La legalizzazione per mezzo di apostille è richiesta se il Paese di rilascio ha firmato la Convenzione dell’Aja del 05.10.1961. I certificati rilasciati da paesi che non aderiscono alla Convenzione dell’Aja del 05.10.1961 dovranno essere legalizzati dall’Ambasciata/Consolato italiano competente.

La traduzione in Italiano, effettuata da un traduttore giurato, richiede la legalizzazione o l’apostille da parte delle autorità competenti. Laddove ci si avvalga di un traduttore professionista (come per il caso del Regno Unito, che non contempla la figura del traduttore giurato), la traduzione deve essere debitamente certificata. La certificazione si ottiene:

  • Presso il Consolato Generale d’Italia a Edimburgo, solo ed esclusivamente per le traduzioni di certificati rilasciati dalle autorità britanniche (maggiori informazioni QUI);
  • Per i certificati rilasciati da autorità di altri Paesi, presso l’Ambasciata/Consolato italiano competente per il Paese di emissione del certificato (per l’elenco dei Consolati e Ambasciate italiane nel mondo, clicca QUI).

 

IMPORTANTE:

  • Ogni richiedente dovrà consegnare tutta la documentazione originale utile all’esame della propria istanza di cittadinanza. Non è ammessa la condivisione della stessa documentazione da parte di eventuali famigliari.
  • I certificati per il riconoscimento della cittadinanza per discendenza non hanno scadenza.
  • I certificati originali non verranno restituiti indipendentemente dall’esito dell’stanza.
  • Le donne italiane possono trasmettere la cittadinanza italiana ai figli solo a partire dall’1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.
  • Come previsto dal DPM 3/3/2011, n. 90, il trattamento della pratica può richiedere fino a due anni tempo per essere completato.
  • I richiedenti devono presentarsi di persona in Consolato solo previo appuntamento. Per le modalità di prenotazione dell’appuntamento vedi QUI.