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Documentazione comprovante il possesso esclusivo della cittadinanza italiana

Alla nascita il minore non deve trovarsi nella possibilità di poter acquisire una qualsiasi cittadinanza straniera.

Per quanto riguarda il Regno Unito, vengono pertanto esclusi i figli di cittadini britannici – che ottengono la cittadinanza iure sanguinis – e i figli di cittadini italiani possessori di Settled o, in alcune circostanze, anche del solo Pre-Settled Status, per i quali il governo britannico garantisce l’acquisto automatico della cittadinanza britannica, maggiori info QUI.

Documentazione comprovante il possesso esclusivo della cittadinanza italiana:

  1. VALIDI DOCUMENTI DI IDENTITA’ di entrambi i genitori (fotocopie di passaporto o carta di identità), se deceduti presentare l’ultimo documento valido in loro possesso;
  2. AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZE del genitore italiano (di entrambi, se ambedue italiani), scarica il modulo QUI;
  3. Solo se il Certificato Storico di Residenza indica residenze all’esteroDICHIARAZIONE DI NON NATURALIZZAZIONE* in originale, con apostille/legalizzazione e tradotta in italiano, rilasciata dalle autorità di tutti i paesi in cui i genitori italiani abbiano risieduto. Per quanto riguarda il Regno Unito, la Dichiarazione di non naturalizzazione è rilasciata per il periodo 1844/Sept. 1986, da The National Archives, mentre per il periodo dopo il 1 Ottobre 1986, da Home Office UK Border Agency.
  4. Se uno dei due genitori è nato in un paese straniero o possiede un’altra cittadinanza o altre cittadinanzeATTESTAZIONE DI NON TRASMISSIONE DELLA CITTADINANZA AL MINORE* in originale, legalizzata e tradotta in italiano, emessa dalle autorità del paese di nascita del genitore e/o da quelle del paese o paesi di cui possiede altra cittadinanza;
  5. Eventuale CERTIFICATO DI APOLIDIA* in originale, con apostille/legalizzazione e tradotta in italiano, rilasciato dalle competenti autorità straniere del paese di nascita del minore in originale;
  6. Modulo di richiesta di trascrizione dell’atto di nascita, scaricalo QUI

La documentazione sopraindicata deve essere spedita, insieme a:

  • CERTIFICATO DI NASCITA britannico originale del/della minore, in formato integrale (full extract), con apostille/legalizzazione (se non britannico*, il certificato di nascita deve essere accompagnato da traduzione debitamente certificata in Italiano)

al seguente indirizzo:

Ufficio di Stato Civile
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA
Italy House
20-22 East London Street
Edinburgh – EH7 4BQ

 

NOTA BENE: l’Ufficio consolare si riserva il diritto di richiedere documentazione aggiuntiva o integrazioni laddove sia ritenuto necessario per il corretto svolgimento della pratica.

IMPORTANTE: tutti i certificati indicati con asterisco (*), se emessi da autorità straniere, devono essere presentati in originale e devono essere legalizzati e tradotti in italiano.
La legalizzazione per mezzo di apostille è richiesta se il Paese di rilascio ha firmato la Convenzione dell’Aja del 05.10.1961. I certificati rilasciati da paesi che non aderiscono alla Convenzione dell’Aja del 05.10.1961 dovranno essere legalizzati dall’Ambasciata/Consolato italiano competente.

La traduzione in Italiano, effettuata da un traduttore giurato, richiede la legalizzazione o l’apostille da parte delle autorità competenti. Laddove ci si avvalga di un traduttore professionista (come per il caso del Regno Unito, che non contempla la figura del traduttore giurato), la traduzione deve essere debitamente certificata. La certificazione si ottiene:

  • Presso il Consolato Generale d’Italia a Edimburgo, solo ed esclusivamente per le traduzioni di certificati rilasciati dalle autorità britanniche (maggiori informazioni QUI);
  • Per i certificati rilasciati da autorità di altri Paesi, presso l’Ambasciata/Consolato italiano competente per il Paese di emissione del certificato (per l’elenco dei Consolati e Ambasciate italiane nel mondo, clicca QUI).