CHI SI DEVE ISCRIVERE ALL’AIRE
- I cittadini che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi;
- I cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana è stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza;
- Le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all’estero, continuando a risiedervi;
- I cittadini la cui residenza all’estero è stata giudizialmente dichiarata;
- I cittadini già iscritti all’A.I.R.E. ma che hanno cambiato circoscrizione consolare. Essi devono ugualmente iscriversi all’Anagrafe consolare della Rappresentanza di attuale residenza, affinché essa possa informare il Comune AIRE dell’avvenuta variazione.
CHI NON DEVE ISCRIVERSI ALL’AIRE
Sono esentati dall’obbligo dell’iscrizione all’A.I.R.E.:
- Le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore all’anno;
- I lavoratori stagionali;
- I dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari
In virtu’ del nuovo articolo 1 comma 9 della Legge n. 11/2026, che modifica la Legge n. 470/1988, all’elenco dei cittadini che non devono essere iscritti all’AIRE si aggiungono, le seguenti categorie:
- I dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della Scuola, collocati fuori ruolo e inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori del territorio nazionale;
- I dipendenti delle Regioni e delle Province autonome, assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell’articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- Il personale civile e militare, che fruisce dell’indennità di lungo servizio all’estero prevista dall’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- Il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);
- Le persone conviventi con i cittadini delle categorie sopra menzionate, che si recano all’estero al seguito dei medesimi.
IMPORTANTE – Viene, inoltre, introdotto all’articolo 1 il nuovo comma 9-bis, che prevede quanto segue: L’iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo è facoltativa per i cittadini, che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia, e che lavorano all’estero per l’Unione europea, o per organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte, o per i soggetti di cui all’articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125.
Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere al Consolato Generale entro 90 giorni dal trasferimento della propria residenza presso la circoscrizione consolare (Scozia o Irlanda del Nord). L’iscrizione comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.