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Obbligatorietà ed esenzioni dall’iscrizione all’AIRE

Devono iscriversi all’AIRE:

  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
  • i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale, la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza ed il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia;
  • i cittadini nati all’estero da genitori italiani, il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia;
  • i cittadini la cui residenza all’estero é stata giudizialmente dichiarata;
  • i cittadini che acquisiscono la residenza all’estero continuando a risiedervi;
  • i cittadini già iscritti all’AIRE ma che hanno cambiato circoscrizione consolare (ad es. da Edimburgo a Londra). Essi devono ugualmente iscriversi all’Anagrafe consolare della Rappresentanza di attuale residenza, affinché essa possa informare il Comune AIRE dell’avvenuta variazione.

Sono esentati dall’obbligo dell’iscrizione all’AIRE:

  • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore all’anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari;
  • i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.

 

Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere al Consolato Generale entro 90 giorni dal trasferimento della propria residenza presso la circoscrizione consolare (Scozia o Irlanda del Nord). L’iscrizione comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.