L’iscrizione in Aire del minore italiano nato in UK, i cui genitori risiedono all’estero, viene fatta contestualmente alla trascrizione dell’atto di nascita (vedi Stato Civile).
L’iscrizione in Aire del minore italiano nato in Italia, i cui genitori risiedono all’estero, viene fatta direttamente dall’Ufficiale d’Anagrafe in Italia contestualmente alla denuncia della nascita. Il Comune provvederà ad informare il l’Ufficio consolare per l’aggiornamento dell’anagrafe consolare.
ISCRIZIONE ALL’AIRE DI CITTADINI ITALIANI MINORENNI NON CONVIVENTI CON ENTRAMBI I GENITORI
Si precisa che l’iscrizione AIRE di un minorenne ha come unico scopo quello di attestare l’effettiva residenza (ovvero l’abituale dimora) del cittadino all’estero e pertanto prescinde da eventuali contestazioni derivanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria italiana o locale.
Entrambi i genitori di un minorenne hanno la responsabilità genitoriale e di comune accordo stabiliscono quindi la residenza abituale del minore.
La richiesta di iscrizione/variazione AIRE di un minore non convivente con entrambi i genitori deve, comunque, essere sottoscritta da entrambi e corredata dalle copie dei relativi documenti d’identità.
In difetto dell’espressione di volontà di entrambi i genitori, la domanda dovrà essere integrata con:
- il consenso mancante, mediante presentazione di “Mod 1” (scaricabile dalla sez. ‘Modulistica‘) – completato e firmato dall’altro genitore con allegata fotocopia di valido documento d’identità (N.B.: la firma di genitore non cittadino UE deve essere autenticata a norma di legge).
- evidenza documentale qualora l’istante dichiari l’inesistenza dell’altro consenso (ad esempio per morte dell’altro genitore o per provvedimento giurisdizionale interdittivo della sua genitorialità, o perché il minore é stato riconosciuto da un solo genitore)
- “Mod 2” (scaricabile dalla sez. ‘Modulistica‘ del Nostro sito web), completato e firmato – con allegata copia di valido documento d’identità del dichiarante – recante l’ultimo indirizzo conosciuto ed eventuali contatti telefonici o di posta elettronica, qualora l’istante dichiari invece la semplice impossibilità di ottenere il consenso dell’altro genitore (non solo, ad esempio, nel caso di irreperibilità della stesso, ma soprattutto in caso di mero disinteresse)