In base alla legge n. 735 del 10.7.1960, i cittadini italiani e comunitari possono richiedere il riconoscimento in Italia del servizio sanitario prestato all’estero ai fini dell’ammissione a concorsi pubblici e quale titolo di valutazione dei medesimi.
Il riconoscimento avviene tramite il rilascio di un decreto da parte del Ministero della Salute o delle Regioni. Gli interessati potranno verificare l’ente di competenza per il loro specifico caso sul sito del Ministero della Salute.
Il Consolato Generale d’Italia a Edimburgo è competente solamente per la vidimazione della documentazione attestante il servizio sanitario (apposizione del cosiddetto “Visto per Conferma”) prestato presso strutture sanitarie pubbliche, istituzioni di interesse pubblico o istituzioni private senza scopo di lucro aventi sede nella circoscrizione consolare (Scozia o Irlanda del Nord).
Modalità di presentazione della domanda
La domanda va inviata esclusivamente via posta elettronica, inviando tutta la documentazione sotto specificata all’indirizzo edimburgo.scuole@esteri.it, indicando nell’oggetto “Riconoscimento del Servizio Sanitario”.
Documenti da presentare
- Modulo di richiesta da parte del richiedente (clicca QUI), debitamente compilato e sottoscritto – il richiedente dovrà fornire un recapito postale e telefonico;
- Copia di un documento di identità in corso di validità (passaporto o carta d’identità) attestante il possesso di cittadinanza italiana o comunitaria;
- copia scannerizzata in formato .pdf della certificazione di impiego rilasciata dalla struttura sanitaria (per il contenuto della certificazione, si veda più sotto);
- traduzione in lingua italiana della certificazione d’impiego completa in ogni sua parte e in formato modificabile (.doc o simile) – la traduzione può essere effettuata dall’interessato o da terzi, sarà compito di questo Consolato Generale apporre la conformità di traduzione.
Contenuto della certificazione d’impiego
La certificazione di impiego deve contenere TUTTI gli elementi sottoelencati. Si invitano gli interessati a verificare attentamente prima dell’invio che la certificazione contenga tutte le informazioni; in caso contrario questo ufficio non potrà procedere con l’istanza e sarà costretto a chiudere la pratica.
- Nome e cognome del richiedente;
- Ruolo;
- Fascia retributiva di riferimento;
- Stipendio;
- Periodo per il quale si è prestato servizio (se il servizio è ancora in corso, la data della certificazione segnerà la fine del periodo riconosciuto);
- Reparto (nel caso in cui si prestasse servizio contemporaneamente in diversi reparti, è necessario che vengano specificate le principali mansioni svolte);
- Tipo di contratto (part time o full time);
- IMPORTANTE: natura giuridica dell’Ente o dell’Istituto presso le cui dipendenze è stato prestato servizio ovvero se si tratti di “Ente pubblico” o di un’“Istituzione di interesse pubblico” o di una “Istituzione privata senza scopo di lucro” convenzionata con il Servizio Sanitario Nazione britannico, NHS.
La certificazione deve essere firmata da una figura amministrativa dell’ente da cui si evince il ruolo (per esempio, Finance Director, Director of HR o Director of Workforce).
Modalità di pagamento
Per il completamento dell’istanza è previsto il pagamento delle tariffe consolari necessarie (art. 66n TC per il rilascio dell’attestato consolare e l’apposizione del “visto per conferma” e art. 72a TC per la certificazione di conformità all’originale di traduzione).
Dopo aver verificato la completezza della documentazione inviata, l’Ufficio comunicherà per e-mail (dall’indirizzo edimburgo.scuole@esteri.it) l’importo esatto da versare e le informazioni per l’esecuzione del bonifico bancario. Sarà necessario rispondere a tale comunicazione allegando la distinta del bonifico effettuato.
Restituzione dei documenti
La documentazione verrà restituita esclusivamente mediante spedizione a carico del ricevente. In questo caso, l’Ufficio Titoli di Studio contatterà il richiedente quando la documentazione sarà pronta per la spedizione, comunicandone le modalità.
Tempistiche per la lavorazione della pratica
A norma di legge (art. 2, comma 2, Legge 241/1990), tutte le istanze verranno concluse entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, termine che potrà essere interrotto nell’ipotesi di richiesta da parte dell’amministrazione di ulteriori elementi conoscitivi e/o integrativi. Domande incomplete – soprattutto per quanto riguarda il ‘Contenuto della certificazione d’impiego’ – non potranno essere processate e la pratica verrà chiusa senza alcun adempimento.
ATTENZIONE: NON è possibile richiedere la lavorazione delle istanze con procedura d’urgenza dietro pagamento dei relativi diritti, in quanto al momento della ricezione della domanda, l’Ufficio potrebbe dover avviare verifiche con uffici terzi, sulle cui tempistiche non si può dare garanzia.
Per eventuali informazioni si prega di inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: edimburgo.scuole@esteri.it
Non si darà risposta a quei quesiti la cui risposta sia già riportata nelle istruzioni di questa pagina.