Per la trascrizione della sentenza di divorzio è necessario che prima sia stato registrato il matrimonio.
- CAUSE INTERVENUTE PRIMA DEL 31/12/2020:
- Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà (vedi Modulistica) – firmata dal connazionale che richiede la trascrizione (“Dich. sostitutiva atto di notorietà per riconoscimento Divorzio”);
- copia di un documento d’identità valido;
- sentenza di divorzio (DECREE FINAL AND ABSOLUTE) in originale; la sentenza deve essere munita del timbro del Giudice: ‘‘I certify that this is a true copy of an original document filed with this Court’’;
- accordo sui figli minori (AGREEMENT FOR CHILDREN) – questo solo nel caso vi siano figli minori – tale accordo deve essere munito del suddetto timbro di ‘’true copy’’ da parte del Giudice; in caso di mancanza di ‘’agreement for children’’ presentare lettera della Corte in cui il Giudice dichiara che non e’ stato necessario intervenire in merito ai figli minori;
- Certificato Art. 39 in formato originale – tale certificato deve essere compilato, datato, firmato e timbrato dalla Corte;
- conferma della relata di notifica (ACKNOWLEDGEMENT OF SERVICE) – questo solo nel caso in cui non sia stato possibile notificare la richiesta di divorzio da parte del ‘Petitioner’ (Attore) al ‘Respondent’ (Convenuto) – questo documento deve essere munito del suddetto timbro di “true copy” da parte del Giudice.
I documenti indicati al punti 3, 4 e 6 devono essere:
- in formato originale (non si accettano fotocopie);
- rilasciati dalla Corte che ha emesso la sentenza di divorzio e certificati dal Giudice con la seguente formula “I certify that this is a true copy of the original document filed with this Court” con data e firma del Giudice;
- muniti di traduzione in italiano effettuata da uno dei traduttori professionisti della lista di riferimento del Consolato (vedi QUI), la traduzione deve essere accompagnata da lettera di accompagnamento firmata dal traduttore
- CAUSE INTERVENUTE DOPO IL 31/12/2020:
- Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà (vedi Modulistica) – firmata dal connazionale che richiede la trascrizione (“Dich. sostitutiva atto di notorietà per riconoscimento Divorzio non UE”);
- copia di un documento d’identità valido;
- “DECREE NISI DISSOLUTION” in originale;
- DECREE FINAL AND ABSOLUTE in originale;
- accordo sui figli minori (AGREEMENT FOR CHILDREN) – questo solo nel caso vi siano figli minori – tale accordo deve essere munito del suddetto timbro di ‘’true copy’’ da parte del Giudice; in caso di mancanza di ‘’agreement for children’’ presentare lettera della Corte in cui il Giudice dichiara che non e’ stato necessario intervenire in merito ai figli minori;
- conferma della relata di notifica (ACKNOWLEDGEMENT OF SERVICE) – questo solo nel caso in cui non sia stato possibile notificare la richiesta di divorzio da parte del ‘Petitioner’ (Attore) al ‘Respondent’ (Convenuto) – questo documento deve essere munito del suddetto timbro di “true copy” da parte del Giudice.
I documenti indicati al punti 3, 4, 5 e 6 devono essere:
- in formato originale (non si accettano fotocopie);
- legalizzati mediante Apostille da parte del UK Foreign & Commonwealth Office (vedi QUI);
- rilasciati dalla Corte che ha emesso la sentenza di divorzio e certificati dal Giudice con la seguente formula “I certify that this is a true copy of the original document filed with this Court” con data e firma del Giudice;
- muniti di traduzione in italiano effettuata da uno dei traduttori professionisti della lista di riferimento del Consolato (vedi QUI), la traduzione deve essere accompagnata da lettera di accompagnamento firmata dal traduttore
Inviare quanto sopra per posta a:
Ufficio di Stato Civile
Consolato Generale d’Italia
Italy House
20-22 East London Street
Edinburgh – EH7 4BQ
N. B. In ottemperanza alla normativa italiana, i certificati originali dovranno essere conservati agli atti di questa sede e non verranno restituiti.
La documentazione priva di traduzione e di lettera d’accompagnamento firmata dal traduttore verrà rispedita al mittente.
Avvertenza : si informano i connazionali che, nel caso la suddetta documentazione pervenga a questo Ufficio incompleta o errata, la pratica di trascrizione del divorzio non verrà processata e i documenti verranno restituiti all’interessato.