Il cittadino italiano iscritto all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) che intende sposarsi in Italia deve effettuare le PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO presso l’Ufficio consolare di propria iscrizione anagrafica.
Gli accordi circa la data e le modalità di celebrazione del matrimonio in Italia dovranno essere presi direttamente dagli interessati con l’ufficiale dello stato civile/parroco in Italia.
Requisito imprescindibile è che almeno uno dei due sposi sia cittadino italiano residente nella Circoscrizione del Consolato Generale d’Italia in Edimburgo e regolarmente iscritto all’AIRE presso questo Consolato Generale.
Ai fini della PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO gli interessati si dovranno presentare personalmente, PREVIO APPUNTAMENTO, presso questo Ufficio, consegnando tutta la prescritta documentazione.
SE CON RITO RELIGIOSO:
Ai fini della ‘Pubblicazione’ l’interessato dovrà fornire – oltre alla documentazione come sotto indicata – “richiesta” su carta intestata della Chiesa con timbro e firma del Sacerdote che celebrerà le nozze, in cui dovranno essere specificate le generalità complete degli sposi, nonché la Chiesa e la data del matrimonio stesso.
A seguito di avvenuta ‘pubblicazione di matrimonio’ (8 gg consecutivi) questo consolato invierà debita “Autorizzazione” alla celebrazione del matrimonio – ai sensi del Concordato Lateranense dell’ 11/02/1984 (ratificato con Legge 25/03/1985, n. 21) – direttamente al competente Sacerdote italiano.
Il Consolato non provvede ad eventuale perfezionamento di documentazione religiosa.
SE CON RITO CIVILE:
Una volta effettuata la pubblicazione (8 gg consecutivi) questo Consolato Generale delegherà la celebrazione del matrimonio all’ufficiale di stato civile competente, mediante apposita richiesta ai sensi dell’art. 109 del codice civile.
DOCUMENTI NECESSARI:
SE ENTRAMBI CITTADINI ITALIANI:
- valido documento d’identità (passaporto o carta d’identità) e fotocopia semplice di detto documento;
- “Comunicazione dati & richiesta Pubblicazione di Matrimonio’ (vedi Modulistica)
- Dichiarazione circa la non esistenza di matrimoni contratti nel corso del periodo della loro residenza estera – solo per coloro residenti in questa circoscrizione consolare per più di 18 mesi:
– Se residenti in Scozia: (lettera “TO WHOM IT MAY CONCERN”) rilasciata dal “National Records od Scotland”.
– Se residenti in Irlanda del Nord: dichiarazione (resa a seguito di “Marriage Check”) rilasciata da The Marriage Section – General Register Office
SE IL NUBENDO E’ STRANIERO:
- CITTADINO BRITANNICO:
- estratto integrale dell’atto di nascita (in originale – non si accettano fotocopie) e fotocopia semplice del certificato stesso;
- valido documento d’identità (passaporto) e fotocopia semplice di detto documento;
- ‘CERTIFICATE of NO IMPEDIMENT to MARRY” rilasciato dal competente ‘Registry Office’
NOTA BENE: i cittadini britannici (SOLO SE) residenti in Galles o Inghilterra dovranno presentare anche una “Statutory declaration” bilingue resa davanti a un notaio nel Regno Unito.
- CITTADINO UE E NON:
- estratto integrale dell’atto di nascita con indicazione dei nomi dei genitori (in originale – non si accettano fotocopie) in formato plurilingue (oppure debitamente tradotto, con certificazione di traduzione da parte del competente Ufficio consolare italiano), debitamente legalizzato per mezzo di apostille;
- fotocopia semplice del suddetto certificato
- valido documento d’identità (passaporto) e fotocopia semplice di detto documenti
I cittadini dei seguenti Stati: AUSTRIA, LUSSEMBURGO, OLANDA, PORTOGALLO, SPAGNA, SVIZZERA, TURCHIA, GERMANIA, REPUBBLICA della MOLDAVIA (anche se non UE), devono esibire:
-
- “Certificato di Capacità Matrimoniale”, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza nello Stato di Origine (esente da legalizzazione, ma debitamente tradotto – certificazione di traduzione da parte del competente Ufficio consolare italiano)
Tutti gli altri cittadini devono esibire:
-
- “NULLA OSTA” rilasciato dalla competente Autorità del paese di origine debitamente tradotto (certificazione di traduzione da parte del competente Ufficio consolare italiano) e debitamente legalizzato per mezzo di apostille.
Il “NULLA OSTA” deve indicare: che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, stato libero, nome e cognome dei genitori. Per la donna divorziata , inoltre, deve essere indicata la data di scioglimento del matrimonio. Per la vedova necessita la data di vedovanza.
- “NULLA OSTA” rilasciato dalla competente Autorità del paese di origine debitamente tradotto (certificazione di traduzione da parte del competente Ufficio consolare italiano) e debitamente legalizzato per mezzo di apostille.
- CITTADINI STATUNITENSI E AUSTRALIANI:
- passaporto in corso di validità;
- atto di nascita (“long form”) – con l’indicazione dei nomi dei genitori – debitamente legalizzato per mezzo di apostille;
- “Dichiarazione Giurata” resa alla presenza di Notaio (non più di tre mesi precedenti alla data di richiesta di pubblicazione), la cui firma dovrà essere APOSTILLATA, nella quale viene confermato che in base alle leggi vigenti nel Paese di origine non sussistono impedimenti alla celebrazione di matrimonio da parte dell’interessato;
- “Atto Notorio” reso (non più di tre mesi precedenti alla data di richiesta di pubblicazione) da due testimoni maggiorenni, alla presenza di Notaio, la cui firma dovrà essere legalizzata per mezzo di apostille;
- se del caso: Sentenza di Divorzio o Certificato di morte del precedente coniuge – debitamente legalizzati per mezzo di apostille.
- NESSUNA LEGALIZZAZIONE / APOSTILLE viene richiesta per gli atti rilasciati dai seguenti Paesi: AUSTRIA, BELGIO, DANIMARCA, FRANCIA, GERMANIA, IRLANDA, LETTONIA, LUSSEMBURGO, OLANDA, POLONIA, PORTOGALLO e TURCHIA.
- APOSTILLE (Convenzione dell’Aja – 05/10/1961) richiesta per documenti rilasciati dai seguenti Paesi: vedi QUI
Le PUBBLICAZIONI di MATRIMONIO – che rimangono affisse a questo “Albo Consolare” per un periodo totale di otto (8) gg consecutivi – devono essere effettuate entro sei (6) mesi precedenti la data di presunta celebrazione di matrimonio.
Il pagamento delle tariffe consolari applicabili (clicca QUI) dovrà essere effettuato – in contante / o tramite ‘postal orders’ – al momento di richiesta di pubblicazione.
COME PRENOTARE UN APPUNTAMENTO
Una volta in possesso di tutta la suddetta necessaria documentazione, per fissare un appuntamento al quale dovranno presentarsi entrambi gli sposi, occorre inviare al seguente indirizzo di posta elettronica anagrafe.consedimburgo@esteri.it, la seguente documentazione:
- il modulo Comunicazione dati & richiesta Pubblicazione di Matrimonio (vedi Modulistica), debitamente completato e sottoscritto;
- copia della documentazione prevista.
ENTRAMBI CITTADINI NON ITALIANI che intendono sposarsi in Italia si devono rivolgere alle proprie Ambasciate in Italia. L’elenco delle Ambasciate in Italia si può trovare sul sito www.esteri.it.
ENTRAMBI CITTADINI BRITANNICI che intendono contrarre matrimonio in Italia – a partire dal 1 marzo 2013 (ai sensi della Circolare N. 6/2013 del Ministero dell’Interno) – in sostituzione di ‘NULLA OSTA’ dovranno presentare:
- “Certificato di non impedimento” – ufficialmente tradotto in lingua italiana e legalizzato mediante ‘APOSTILLE’ da parte del Foreign & Commonwealth Office britannico;
- “Dichiarazione giurata bilingue” sottoscritta dall’interessato alla presenza di locale Notaio Pubblico – la cui firma dovrà essere legalizzata mediante ‘APOSTILLE’ da parte del Foreign & Commonwealth Office britannico.