La legge n. 76 del 20.05.2016, entrata in vigore il 05.06.2016, e il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) n.144 del 23.07.2016 hanno introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la possibilità di contrarre unioni civili tra persone dello stesso sesso. La medesima norma ha altresì disciplinato le convivenze di fatto. Si riportano qui di seguito i procedimenti applicativi dei nuovi istituti per i connazionali residenti in questa circoscrizione consolare.
Per registrare un’Unione Civile
N.B. Ai sensi della normativa di cui sopra, le Unioni Civili contratte da coppie eterosessuali non potranno essere trascritte come tali in Italia. Gli interessati, invece, potranno richiedere la costituzione di una Convivenza di Fatto (vedi informazioni a fondo pagina).
Pertanto il cittadino italiano che all’estero, secondo la legge locale, abbia contratto unione civile o matrimonio con persone dello stesso sesso può richiedere la trascrizione di tali atti anche se avvenuti prima dell’entrata in vigore della suddetta Legge n. 76/2016.
I suddetti atti, verranno trascritti nell’ordinamento italiano quali “unioni civili” nell’apposito Registro Provvisorio delle Unioni Civili istituito presso ciascun Comune (art. 9, comma 1, DPCM 144/2016). Nei documenti e negli atti in cui è prevista l’indicazione dello stato civile, a richiesta degli interessati, verranno utilizzate le formule di “unito o unita civilmente” (art.7, comma 2, DPCM 144/2016).
Pertanto, per ottenere la trascrizione in Italia dell’atto di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso conseguito nel Regno Unito, si prega di inviare a questo Consolato Generale:
- formulario per la trascrizione (vedi Modulistica) firmato da entrambi gli uniti civilmente; si prega di indicare tutte le notizie richieste, in particolare, il luogo e la data dell’unione civile (o del matrimonio) e il precedente stato civile:
- l’atto di unione civile (Civil Partnership/Matrimonio), in originale, munito di “Apostille” (clicca QUI per istruzioni)
- fotocopia dei passaporti o delle carte d’identità validi per le due persone unite civilmente;
- spedire la documentazione sopraindicata all’indirizzo:
Ufficio di Stato Civile
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA
Italy House
20-22 East London Street
Edinburgh – EH7 4BQ
Convivenze di fatto
Il nuovo istituto prevede l’attribuzione di alcuni diritti e facoltà conseguenti al dato di fatto della convivenza stabile tra due persone (non necessariamente dello stesso sesso) contraddistinta, rispetto alla mera coabitazione (quale accertabile anagraficamente con la conseguente registrazione in unico nucleo anagrafico) dall’esistenza di legami affettivi di coppia.
I cittadini residenti in questa circoscrizione consolare interessati a segnalare la loro convivenza di fatto dovranno inviare a questo Consolato Generale:
- modulo di dichiarazione di costituzione di Convivenza di Fatto (vedi Modulistica), in originale, sottoscritto dagli interessati
- fotocopia dei passaporti o delle carte d’identità validi degli interessati
Ufficio di Stato Civile
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA
Italy House
20-22 East London Street
Edinburgh – EH7 4BQ
Analogamente dovranno essere segnalate tutte le modifiche alla convivenza di fatto che dovessero intervenire successivamente alla sua costituzione, ivi compreso il suo scioglimento (tramite il modulo di dichiarazione di cessazione di Convivenza di Fatto – vedi Modulistica).
Si evidenzia inoltre che anche il solo cambio di indirizzo di uno solo dei conviventi, ad esempio, comporta la cessazione della convivenza di fatto.
Rapporti patrimoniali
Gli aspetti patrimoniali relativi alle unioni civili o alle convivenze di fatto possono essere regolati da un apposito contratto che potrà essere stipulato preso un notaio locale. Tale contratto, così come le sue eventuali modifiche o la sua rescissione vanno notificati all’autorità consolare competente per residenza (inviandone copia autentica munita dell’Apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja del 1961 e di traduzione) per la successiva trasmissione al/i Comune/i di iscrizione AIRE.
È possibile stipulare il “contratto di convivenza” previsto dall’articolo 50 della Legge n. 76/2016, o chiedere l’autenticazione delle sottoscrizioni in calce al contratto stesso, anche presso l’Ufficio consolare. Il contratto di convivenza ha contenuto esclusivamente patrimoniale ed è regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono entrambi cittadini italiani o risiedono in Italia. Se i due contraenti hanno diversa nazionalità e risiedono in un Paese estero, la legge applicabile sarà quella di tale Paese.
N. B. In ottemperanza alla normativa italiana, i certificati originali dovranno essere conservati agli atti di questa sede e non verranno restituiti.
Avvertenza : si informano i connazionali che, nel caso la suddetta documentazione pervenga a questo Ufficio incompleta o errata, la pratica di trascrizione dell’atto non verrà processata e i documenti verranno restituiti all’interessato.