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Adozioni

Coloro che vogliano presentare domanda di adozione internazionale possono farlo presso le competenti autorità del Paese in cui vivono, a condizione di risiedervi in modo continuativo da 2 anni al momento dell’adozione (requisito per il successivo riconoscimento in Italia). Per maggiori informazioni vedi QUI.

Riconoscimento di sentenza di adozione Britannica

I genitori adottanti, di cui almeno uno in possesso della cittadinanza italiana, residenti in Regno Unito da almeno due anni continuativi ed iscritti all’AIRE di questo Consolato Generale, potranno presentare istanza , per il tramite dell’Ufficio anagrafe, al Tribunale per i Minorenni competente per richiedere la dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento di adozione britannico.

Il minore straniero adottato da cittadini italiani iscritti all’AIRE acquista automaticamente la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile del competente Comune italiano. L’efficacia in Italia della sentenza di adozione pronunciata in Regno Unito è valida ex tunc, cioè retroagisce al momento della pronuncia straniera.

 

SENTENZE DI ADOZIONE PRONUNCIATE PRIMA DEL 23 MAGGIO 2025
Se la sentenza di adozione in Regno Unito è stata pronunciata prima del 23 maggio 2025 (data di entrata in vigore della Legge 74/2025), è sufficiente inviare la sotto elencata documentazione:

a) Modulo di richiesta compilato e firmato (vedi Modulistica);
b) Atto integrale di nascita dell’adottato, rilasciato prima dell’adozione Britannica.

    • Se il minore non è nato in Regno Unito, si dovrà presentare l’atto integrale di nascita rilasciato dal Paese di origine. Tale atto dovrà essere legalizzato e tradotto in Italiano. Per la traduzione e la legalizzazione si suggerisce di prendere visione del sito del Consolato italiano competente nel Paese che ha rilasciato il certificato. La legalizzazione deve essere effettuata per mezzo di Apostille, se il Paese ha firmato la Convenzione dell’Aja del 05.10.1961. Se il Paese non è firmatario di tale Convenzione, la Legalizzazione deve essere effettuata dall’Ambasciata/Consolato competente per il Paese di rilascio. La traduzione in Italiano, effettuata da un traduttore ufficiale, deve essere certificata dall’Ambasciata/Consolato italiano competente o legalizzata per mezzo di Apostille.
    • Se il minore adottato è nato in Regno Unito, si dovrà presentare il “full birth certificate”. Tale atto dovrà essere legalizzato per mezzo di Apostille (vedi QUI)

c) Atto di nascita britannico, rilasciato successivamente all’adozione. Tale atto dovrà essere legalizzato come sopra;
d) Sentenza di adozione Britannica, legalizzata come sopra, con traduzione in lingua italiana;

Tutta la documentazione deve essere presentata in originale. NOTA BENE: La documentazione in originale dovrà essere conservata agli atti di questo Ufficio e quindi non potrà essere restituita.

 

SENTENZE DI ADOZIONE PRONUNCIATE A PARTIRE DAL 24 MAGGIO 2025
Nel caso in cui la sentenza di adozione in Regno Unito sia stata pronunciata a partire dal 24 maggio 2025, prima della trasmissione della documentazione al competente Tribunale dei Minorenni in Italia, questo Consolato Generale dovrà procedere con l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana da parte del minore. Per procedere con l’accertamento, sarà necessario inviare in aggiunta alla documentazione sopra elencata, anche prova del verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

  1. Alla data di pronuncia dell’adozione del minore, un ascendente di primo o di secondo grado (genitori/nonni) possiede (o possedeva al momento della morte), esclusivamente la cittadinanza italiana.
    Per maggiori informazioni sulla documentazione comprovante il possesso esclusivo della cittadinanza italiana di genitori/nonni, vedi QUI.
  2. Il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di pronuncia dell’adozione del minore. ***Procedura consigliata a tutti i concittadini nati in Italia e che abbiano vissuto almeno 2 anni continuativi in Italia prima della pronuncia dell’adozione del minore***
    Per maggiori informazioni sulla documentazione comprovante la residenza in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di adozione del figlio/a, vedi QUI.

 

Il minore adottato all’estero da genitori italiani, che non possa essere considerato automaticamente cittadino italiano in conseguenza dei limiti di cui sopra, potrà acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge se i genitori dichiarano la volontà dell’acquisto della cittadinanza entro un anno dalla pronuncia dell’adozione del minore e ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

  • Almeno uno dei genitori è cittadino italiano iure sanguinis.
    Per maggiori informazioni sulla documentazione comprovante il possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis dei genitori, vedi QUI.
  • Entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) presentano la dichiarazione di volontà dell’acquisto della cittadinanza entro un anno dalla data in cui è stata pronunciata l’adozione del minore.

Modalità di presentazione della DICHIARAZIONE DI VOLONTA’

 

SI PRECISA INOLTRE CHE: le competenti autorità Britanniche prevedono il rilascio dei certificati/documenti di cui sopra solo ed esclusivamente in condizioni eccezionali, essendo tali documenti non accessibili per legge.

Si prega pertanto il connazionale interessato ad avviare la procedura di riconoscimento di adozione di verificare la disponibilità delle autorità Britanniche al rilascio di tali documenti, prima di presentare richiesta presso questo Ufficio Consolare, onde evitare eventuali rigetti dell’istanza da parte del Tribunale Italiano.

Una volta in possesso di tutta la documentazione prescritta, il richiedente dovrà inviarne copia scannerizzata all’ufficio Anagrafe del Consolato di Edimburgo all’indirizzo: anagrafe.consedimburgo@esteri.it, che solo in caso di completa documentazione procederà a fissare un appuntamento per la firma della richiesta.