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Istanze al Giudice Tutelare

In base al D. Lgs. 71/2011 il Capo dell’Ufficio Consolare esercita nei confronti dei cittadini minorenni, residenti in questa circoscrizione consolare ed iscritti all’AIRE, le funzioni ed i poteri, in materia di tutela e di curatela, che le leggi dello Stato attribuiscono al Giudice Tutelare.

Il Console Generale, in qualità di Giudice Tutelare, può intervenire per autorizzare il rilascio di documento valido per l’espatrio (passaporto o carta d’identità) in favore del cittadino minorenne, qualora vi sia disaccordo fra i genitori, oppure uno dei due genitori si rifiuti di concedere il necessario assenso o risulti irreperibile. In tal caso il genitore interessato può presentare apposita istanza motivata. Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Passaporti (passaporti.edimburgo@esteri.it).

Il Console Generale, in qualità di Giudice Tutelare, può inoltre intervenire per autorizzare iniziative di natura patrimoniale, eccedenti l’ordinaria amministrazione, valutato il superiore interesse del minore. In tal caso, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono contattare per maggiori informazioni l’Ufficio Notarile (notarile.edimburgo@esteri.it).

Si fa presente che i modelli di istanza forniti costituiscono una bozza che gli utenti potranno modificare e adattare alle proprie esigenze. L’istanza può essere presentata direttamente dagli interessati (non è necessaria la nomina di un legale o di un difensore) e deve essere sufficientemente motivata e circostanziata.

  • Il Console Generale, valutata l’istanza tenendo in considerazione l’interesse per il minore, può dare parere positivo o negativo, oppure può svolgere ulteriori indagini o richiedere la produzione di ulteriore documentazione.
  • Non trattandosi di procedimento di natura amministrativa, bensì di provvedimenti di volontaria giurisdizione, non è possibile dare informazioni relative alle tempistiche di trattazione delle istanze, dipendendo dai singoli casi e dalla complessità degli stessi.
  • Si evidenzia che, se necessario, specie con riferimento a decreti di autorizzazione al rilascio di documenti validi per l’espatrio, si rende necessario notificare il decreto finale anche alle controparti interessate ed è necessario far trascorrere il termine di dieci giorni per eventuali ricorsi al Tribunale competente, prima che il decreto stesso assuma efficacia (ex art. 741, comma 1, c.p.c.). Solo per ragioni di urgenza motivate e dimostrabili in fase di presentazione dell’istanza, il Console Generale può dichiarare l’immediata efficacia del decreto (ex art. 741, comma 2, c.p.c.)

La trattazione dell’istanza e la pronuncia del decreto consolare sono seggette al pagamento dei diritti consolari (Art 31A e 31B – vedi QUI).