I nominativi sono riportati in ordine alfabetico e l’iscrizione é su richiesta degli interessati.
Il Consolato Generale d’Italia a Edimburgo non sottopone i professionisti a verifica la loro attività, né risponde per il loro operato. Il Consolato Generale non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità dei servizi prestati da detti professionisti, né sugli esiti di eventuali rapporti intercorsi tra essi e l’utenza. Questo Consolato Generale declina ogni responsabilità da danni derivanti da imprecisioni od omissioni nei dati personali forniti dai professionisti.
Richieste di iscrizione e di mantenimento del nominativo in uno degli elenchi
Gli elenchi dei professionisti di riferimento del Consolato Generale sono da intendersi come non esaustivi e aperti ad integrazioni su richiesta degli interessati.
I professionisti che intendono mantenere il proprio nominativo in uno degli elenchi dei professionisti di riferimento, o desiderino sottoporre la propria candidatura per l’inserimento, dovranno far pervenire questo Consolato Generale i seguenti documenti:
- modulo di richiesta (vedi Modulistica) compilato in ogni sua parte e sottoscritto;
- copia di un documento di identità;
- curriculum professionale;
- documentazione comprovante l’iscrizione all’albo britannico per l’esercizio della relativa professione.
La documentazione potrà essere inoltrata all’indirizzo e-mail consolato.edimburgo@esteri.it, oppure inviata via posta (Italy House | 20-22 East London Street | Edinburgh – EH7 4BQ).
Nell’inviare la documentazione, il professionista autorizzerà questo Consolato al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 ed alla relativa pubblicazione sul sito.
Si specifica che il Consolato si riserva di accertare la veridicità di tale documentazione.
Il consolato si riserva di verificare periodicamente il possesso dei requisiti richiesti ai singoli professionisti, nonché la loro reperibilità. In caso di irreperibilità o di sopravvenuta mancanza dei requisiti, il nominativo del professionista verrà cancellato dalla lista, anche senza preavviso.
Si ricorda che gli elenchi non vanno confusi con quelli dei professionisti cosiddetti “di fiducia”, cui la Sede conferisce incarichi con specifico provvedimento e che fanno diretto riferimento alla Sede stessa.